Regione Siciliana: Una circolare sulla nuova legge di recepimento del Codice dei contratti e del nuovo Regolamento
Sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 13 l...
Sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio scorso è
stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture
e della mobilità 13 luglio 2011 relativa alla "Legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive
modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali -
Art. 31 norme transitorie.".
Tale circolare fa seguito alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante, tra l'altro, il recepimento nel territorio della Regione siciliana del Codice dei contratti n. 163/2006 e del Regolamento di attuazione n. 207/2010.
La Circolare in argomento interviene sull'articolo relativo alle norme transitorie e, dopo le necessarie premesse in cui vengono richiamati i principi principi posti, in via generale, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, precisa che "applicando il principio al procedimento di gara nel campo dei lavori pubblici - procedimento amministrativo costituito da varie fasi distinte - ne consegue che ciascuna fase resta disciplinata dalla normativa vigente al momento in cui è stato posto in essere il relativo atto iniziale e poichè l’atto iniziale della fase del procedimento di gara è costituito dalla formulazione del bando di gara e, in particolare, dalla sua pubblicazione, è con riguardo a tale momento che va definita la normativa applicabile da parte del bando; normativa che, se cambia successivamente, in corso del procedimento di gara, non ha influenza alcuna sulla legittimità del bando.".
Tra l'altro nell'articolo 31 della legge regionale n. 12 viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, possa comunque farsi riferimento al quadro normativo previdente e non sussiste l'obbligo di ritiro e di automatico adeguamento alla nuova legge regionale dei bandi di gara che sono già stati anteriormente esternati, sia pur solo mediante formale pubblicazione all'albo pretorio.
La circolare precisa, anche, che è fatta salva, comunque, la possibilità per le stazioni appaltanti di ritirare i bandi già inviati o di sospendere l'ulteriore prosecuzione delle relative procedure, ove ritengano di dovere adeguare gli uni e le altre alla normativa sopravvenuta e ribadisce che, in assenza di provvedimento espresso di ritiro da parte della stazione appaltante, le procedure di gara dovranno essere proseguite con la massima celerità, applicando la normativa anteriore alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Tale circolare fa seguito alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante, tra l'altro, il recepimento nel territorio della Regione siciliana del Codice dei contratti n. 163/2006 e del Regolamento di attuazione n. 207/2010.
La Circolare in argomento interviene sull'articolo relativo alle norme transitorie e, dopo le necessarie premesse in cui vengono richiamati i principi principi posti, in via generale, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, precisa che "applicando il principio al procedimento di gara nel campo dei lavori pubblici - procedimento amministrativo costituito da varie fasi distinte - ne consegue che ciascuna fase resta disciplinata dalla normativa vigente al momento in cui è stato posto in essere il relativo atto iniziale e poichè l’atto iniziale della fase del procedimento di gara è costituito dalla formulazione del bando di gara e, in particolare, dalla sua pubblicazione, è con riguardo a tale momento che va definita la normativa applicabile da parte del bando; normativa che, se cambia successivamente, in corso del procedimento di gara, non ha influenza alcuna sulla legittimità del bando.".
Tra l'altro nell'articolo 31 della legge regionale n. 12 viene previsto che, fino al 31 dicembre 2011, possa comunque farsi riferimento al quadro normativo previdente e non sussiste l'obbligo di ritiro e di automatico adeguamento alla nuova legge regionale dei bandi di gara che sono già stati anteriormente esternati, sia pur solo mediante formale pubblicazione all'albo pretorio.
La circolare precisa, anche, che è fatta salva, comunque, la possibilità per le stazioni appaltanti di ritirare i bandi già inviati o di sospendere l'ulteriore prosecuzione delle relative procedure, ove ritengano di dovere adeguare gli uni e le altre alla normativa sopravvenuta e ribadisce che, in assenza di provvedimento espresso di ritiro da parte della stazione appaltante, le procedure di gara dovranno essere proseguite con la massima celerità, applicando la normativa anteriore alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
IL NOTIZIOMETRO