Consiglio nazionale architetti: Pronti i bandi-tipo per i servizi di progettazione
Mentre è vicino il giorno delle audizioni (29 settembre) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in mer...
Mentre è vicino il giorno delle audizioni (29 settembre) da parte
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in merito ai bandi-tipo che l'Autorità
stessa deve approvare in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 4-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
(Decreto Sviluppo) convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
il Consiglio Nazionale degli Architetti ha trasmesso
all'Autorità, un documento con i propri contributi per la
redazione dei bandi-tipo per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria.
Ricordiamo che il già citato articolo 4, comma 2, lett. h), del decreto sviluppo prevede un'importante novità in tema di redazione dei documenti di gara, introducendo, all'articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), il comma 4-bis, secondo cui "i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".
Tempestivi, quindi gli architetti italiani che hanno offerto il loro contributo, proponendo:
"Redigendo la nostra bozza di proposta per l'emanazione di bandi tipo per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, con le procedure dell’offerta economicamente vantaggiosa - sottolinea Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti e responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici - entro i limiti stabiliti dalle norme (DPR 207/2010 art.266), abbiamo cercato di incrementare il peso ponderale di parametri qualitativi di selezione, riducendo contestualmente il peso di parametri quantitativi come il "tempo di redazione del progetto" ed il "ribasso dell'onorario". Parametri che, se da un lato non garantiscono la qualità della prestazione, dall'altro potrebbero alimentare logiche non proprio improntate alla trasparenza. Siamo, in ogni caso, convinti che, al fine di garantire maggiore trasparenza e giudizi obiettivi, agli ampi spazi discrezionali derivanti dall'applicazione di tali procedure, dovrebbe contrapporsi il sorteggio pubblico dei componenti delle Commissioni giudicatrici che, a nostro avviso, dovrebbero essere composte da membri rappresentanti, in parte, gli Enti aggiudicanti ed, in parte, gli Ordini Professionali." Abbiamo notizia, poi, che il Consiglio Nazionale Architetti sta predisponendo, in riferimento all'articolo 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006, un ulteriore documento per determinare il costo del lavoro che, unitamente ai costi della sicurezza non sarà più sottoposto ai ribassi nelle gare per affidamenti di appalti, forniture e servizi.
Ricordiamo che il già citato articolo 4, comma 2, lett. h), del decreto sviluppo prevede un'importante novità in tema di redazione dei documenti di gara, introducendo, all'articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), il comma 4-bis, secondo cui "i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".
Tempestivi, quindi gli architetti italiani che hanno offerto il loro contributo, proponendo:
- uno schema di bando di gara a procedura apera per le procedure relative all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (193.000 Euro);
- uno schema di bando di gara a procedura apera per le procedure relative all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria (193.000 Euro) ma superiore alla soglia dei 100.000 Euro;
- una bozza di avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidalento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore o pari a 100.000 euro, ai sensi dell'articolo 267 del nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- una bozza di lettera di invito e disciplinare di gara per la procedura negoziata ai fini dell'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore o pari a 100.000 euro.
"Redigendo la nostra bozza di proposta per l'emanazione di bandi tipo per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, con le procedure dell’offerta economicamente vantaggiosa - sottolinea Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti e responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici - entro i limiti stabiliti dalle norme (DPR 207/2010 art.266), abbiamo cercato di incrementare il peso ponderale di parametri qualitativi di selezione, riducendo contestualmente il peso di parametri quantitativi come il "tempo di redazione del progetto" ed il "ribasso dell'onorario". Parametri che, se da un lato non garantiscono la qualità della prestazione, dall'altro potrebbero alimentare logiche non proprio improntate alla trasparenza. Siamo, in ogni caso, convinti che, al fine di garantire maggiore trasparenza e giudizi obiettivi, agli ampi spazi discrezionali derivanti dall'applicazione di tali procedure, dovrebbe contrapporsi il sorteggio pubblico dei componenti delle Commissioni giudicatrici che, a nostro avviso, dovrebbero essere composte da membri rappresentanti, in parte, gli Enti aggiudicanti ed, in parte, gli Ordini Professionali." Abbiamo notizia, poi, che il Consiglio Nazionale Architetti sta predisponendo, in riferimento all'articolo 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006, un ulteriore documento per determinare il costo del lavoro che, unitamente ai costi della sicurezza non sarà più sottoposto ai ribassi nelle gare per affidamenti di appalti, forniture e servizi.
A cura di Paolo
Oreto
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