Decreto Monti: Pubblicata sulla Gazzetta la legge di conversione

Sul supplemento ordinario n.276 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione...

28/12/2011
Sul supplemento ordinario n.276 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Ecco, in sintesi, alcuni dei provvedimenti introdotti dal decreto-legge e dalla relativa legge di conversione con la precisazione che i provvedimenti introdotti dalla legge di conversione entrano in vigore oggi 28 dicembre 2012 mentre quelli contenuti nel decreto legge n. 201/2011 sono entrati in vigore il 6 dicembre scorso.

Adeguamento antisismico edifici scolastici (articolo 30)
Con l’articolo 30, comma 5-bis, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, viene previsto che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011 adottando gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a tali finalità. E', altresì, previsto che il Governo riferisca alle Camere in merito all'attuazione del nuovo comma 5-bis.

Appalti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23, commi 4 e 5)
Con l'inserimento all'articolo 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala, con la precisazione che tale novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012

Detrazione fiscale efficienza energetica 55% (art. 4, comma 4)
Con il comma 4, dell'articolo 4 del decreto-legge, viene prevista la proroga per l'anno 2012 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, con un richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le detrazioni in oggetto, spettanti nella misura del 55% della spesa, devono quindi essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Sempre nello stesso comma viene disposto che dall'1 gennaio 2013 le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica vengano assimilate a quelle per le ristrutturazioni.
Vengono inseriti tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Imu - Imposta municipale (articolo 13)
Con le modifiche al comma 4 viene introdotta la lettera b-bis) con cui viene previsto il moltiplicatore 80 per i fabbricati della categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati con l'ulteriore modifica della lettera d) escludendo tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60 per cento, riservato esclusivamente al gruppo catastale D con la precisazione che tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Con le modifiche introdotte al comma 5, il moltiplicatore per i terreni agricoli viene fissato a 130 e ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Con le modifiche introdotte al comma 10 viene modificato poi il comma 10 viene introdotta una maggiorazione della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro.
Con le modifiche introdotte al comma 14 viene fissato all'1 gennaio 2012 la decorrenza dell'abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, considerate superate dalla nuova disciplina dell'Imu.
Per ultimo sempre nell'articolo 13 vengono aggiunti poi i commi da 14-bis, 14-ter 14-quater, in materia di ruralità degli immobili con cui viene stabilito che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dl decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 e che, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

IVA (articolo 18)
Dall’1 ottobre 2012 ulteriore aumento di due punti percentuali dell'Iva. L'aumento interesserà le aliquote Iva sia del 10% che del 21% che passeranno, rispettivamente al 12% ed al 23%.
Dall’1 gennaio 2014, in caso di mancata approvazione di una riform,a fiscale, l’IVA sarà, ulteriormente aumentata di 0,5 punti percentuali

Professioni (articolo 33)
Nella conversione in legge, l’articolo è stato riscritto con totale modifica, come per altro già annunciato, del comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Ricordiamo che il citato articolo 10 interviene modificando l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed aggiungendo allo stesso il comma 5-bis per mezzo del quale viene specificato che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali che saranno abrogate con effetto dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento governativo e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono soltanto quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Con l'inserimento, poi, del comma 5-ter viene precisato che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ristrutturazione edilizia - Detrazione fiscale 36% (articolo 4)
Viene confermato il fatto che la detrazione del 36%, a decorrere dal 2013, sarà strutturale e sarà condizionata al reddito percepito dal contribuente, come indicato dal nuovo articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi.
Restano anche confermata la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.
Tra gli interventi detraibili vengono inseriti anche quelli per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali e quelli sulle parti comuni degli edifici, indicate all'articolo 1117 del Codice civile compresi, quindi, l'alloggio del portiere, i locali comuni, gli ascensori, gli impianti, ecc.

Software libero nella pubblica amministrazione (articolo 29-bis)
Con l'inserimento dell'articolo 29-bis recante "Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione", viene modificato l'articolo 68, comma 1, della legge 82/2005 inserendo la lettera) relativa all'acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.

Soglia dei pagamenti per cassa (articolo 12).
La limitazione all'uso del contante viene confermata definitivamente a 1.000 euro mentre, con le modifiche introdotte al comma 2, passa da 500 a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa e l'importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante e stabilendo che oltre tale limite gli devono essere utilizzati strumenti diversi dal denaro contante.
Con le modifiche introdotte al comma 9, viene fissato al massimo dell'1,5% la percentuale della commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Urbanizzazione a scomputo (art. 45, comma 1)
Con l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 viene favorita la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

In allegato la legge di conversione ed il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione con la precisazione che le stesse sono evidenziate in corsivo.

A cura di Gabriele Bivona
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