Decreto-legge Liberalizzazioni: Modifiche al Codice con nuove norme per le infrastrutture
Il Decreto sulle "liberalizzazioni" non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma è ormai noto in quasi tutti i dettagli; tra l'altro è già certo...
Il Decreto sulle "liberalizzazioni" non è stato ancora pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale ma è ormai noto in quasi tutti i dettagli;
tra l'altro è già certo che nello stesso, al Titolo II e
precisamente negli articoli dal 41 al 67 sono stati trasfusi gli
articoli del decreto sulle infrastrutture che doveva,
originariamente essere un testo autonomo.
Il Titolo II contiene nel primo capitolo le misure per lo svilippo infrastrutturale; gli articoli interessati sono i seguenti:
Spiccano tra tutte le misure per lo sviluppo infrastrutturale in cui sono inserite molteplici novità in tema di Project financing.
Project bond (art. 41)
Con una modifica all'articolo 157 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 viene introdotta la possibilità di emissione, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, di obbligazioni da parte delle società di progetto.
Le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati, sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Project fìnancing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Con la nuova norma viene provileggiata la realizzazione di nuove strutture carcerarie con costi di realizzazione finanziati interamente con capitale privato reperito attraverso le banche, che può essere integrato, in misura non inferiore al 20%, con il finanziamento da parte di enti istituzionali (fondazioni di origine bancaria).
Al concessionario viene riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e per i servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura.
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti (art. 52)
È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione previsti all’articolo 93 comma 1 del Codice dei contratti (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del citato articolo 93.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1 dell’articolo 97 del Codice dei contratti, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse.
La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.
Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)
Nelle procedure di affidamento e pubblicazone del bando relativo alla concessione di lavori pubblici, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, devono essere definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.
Viene anche prevista una modifica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 159 del Codice dei contratti per fare in modo che la società che subentra, nel caso di risoluzione del rapporto con il concessionario non debba avere caratteristiche tecniche e finanziarie equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione ma corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata.
Contratto di disponibilità (art. 44)
Nel Codice dei contratti viene inserito un nuovo articolo 160-ter rubricato come “Contratto di disponibilità” per mezzo del quale viene precisato che l'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con corrispettivi legati ad un canone di disponibilità, alll'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e di un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera.
I precedenti corrispettivi sono soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto.
Il Titolo II contiene nel primo capitolo le misure per lo svilippo infrastrutturale; gli articoli interessati sono i seguenti:
- Art. 41 - Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond
- Art. 42 - Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
- Art. 43 - Project fìnancing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
- Art. 44 - Contratto di disponibilità
- Art. 45 - Documentazione a corredo del Pef per le opere di interesse strategico
- Art. 46 - Disposizioni attuative del dialogo competitivo
- Art. 47 - Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949
- Art. 48 - Norme in materia di dragaggi
- Art. 49 - Regime utilizzo delle terre e rocce da scavo
- Art. 50 - Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
- Art. 51 - Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
- Art. 52 - Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti
- Art. 53 - Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
- Art. 54 - Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche
- Art. 55 - Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
Spiccano tra tutte le misure per lo sviluppo infrastrutturale in cui sono inserite molteplici novità in tema di Project financing.
Project bond (art. 41)
Con una modifica all'articolo 157 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 viene introdotta la possibilità di emissione, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, di obbligazioni da parte delle società di progetto.
Le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati, sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Project fìnancing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Con la nuova norma viene provileggiata la realizzazione di nuove strutture carcerarie con costi di realizzazione finanziati interamente con capitale privato reperito attraverso le banche, che può essere integrato, in misura non inferiore al 20%, con il finanziamento da parte di enti istituzionali (fondazioni di origine bancaria).
Al concessionario viene riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e per i servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura.
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti (art. 52)
È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione previsti all’articolo 93 comma 1 del Codice dei contratti (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del citato articolo 93.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1 dell’articolo 97 del Codice dei contratti, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse.
La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.
Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)
Nelle procedure di affidamento e pubblicazone del bando relativo alla concessione di lavori pubblici, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, devono essere definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.
Viene anche prevista una modifica della lettera a) del comma 1 dell'articolo 159 del Codice dei contratti per fare in modo che la società che subentra, nel caso di risoluzione del rapporto con il concessionario non debba avere caratteristiche tecniche e finanziarie equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione ma corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata.
Contratto di disponibilità (art. 44)
Nel Codice dei contratti viene inserito un nuovo articolo 160-ter rubricato come “Contratto di disponibilità” per mezzo del quale viene precisato che l'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con corrispettivi legati ad un canone di disponibilità, alll'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice e di un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera.
I precedenti corrispettivi sono soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Decreto-LeggeIL NOTIZIOMETRO