Liberalizzazioni: Lettera aperta ai Presidenti dei Consigli nazionali delle Professioni tecniche
L'approvazione e successiva pubblicazione del decreto-legge sulle cosiddette "liberalizzazioni" è stata parecchio dirompente per tutte le libere professioni....
L'approvazione e successiva pubblicazione del decreto-legge sulle
cosiddette "liberalizzazioni" è stata parecchio dirompente per
tutte le libere professioni. Per tale motivo, la nostra redazione
ha deciso di porre alcune domande ai rappresentanti nazionali delle
principali professioni tecniche. In particolare, le domande
riguardano le novità e gli effetti introdotti dall'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 in cui si dettano nuove
disposizioni per le professioni regolamentate.
Ecco, qui di seguito, le nostre domande.
1) Credete che l'abolizione delle tariffe professionali (non dei minimi), in vigore, già dal 24 gennaio scorso, sia, effettivamente un segno di reale liberalizzazione?
2) Credete che l'aver lasciato il riferimento ai "parametri nei contenziosi sia un atto di buona amministrazione", tutto a vantaggio dei cittadini e del buon governo dell'economia e della giustizia?Che significato ha dire che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"?In quali casi dovranno essere utilizzati questi nuovi "parametri"?Cosa accade sin quando non saranno pronti i nuovi parametri?Non sarebbe stato corretto inserire una norma transitoria?
3) Non credete si tratti di una liberalizzazione già varata con il decreto "Bersani" e, per ultimo, con il decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 in cui già all'articolo 3, comma 5, lettera d) veniva precisato che "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"?Credete veramente che la cancellazione di tariffe professionali, anche di semplice riferimento, sia un fatto legato alle liberalizzazioni e che ciò porterà un vantaggio per la collettività?Non pensate che questa situazione sia anche legata al costante attacco di Confindustria alle libere professioni e che la riforma porterà giovamento soltanto alle Società di ingegneria?
4) I Responsabili del procedimento come determineranno l'importo del corrispettivo da porre a base d'asta nel caso di gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria?
Con quali riferimenti i Responsabili del procedimento determineranno le soglie di 40.000, 100.000 e 200.000 euro (cottimo fiduciario, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, procedura aperta) per la definizione dell'importo di un servizio di architettura e di ingegneria e non credete che potrà verificarsi che servizi relativi a due opere della stessa tipologia e con eguale finanziamento possano attingere a soglie diverse? Dove sta la trasparenza? Come si coniuga l'abolizione delle tariffe con l'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti e con l'articolo 262 del Regolamento n. 207/2010 dove viene precisato che i corrispettivi previsti dalle Tariffe professionali possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento?
5) Quale sarà il metro con cui gli Ordini professionali dovranno determinare se il corrispettivo è adeguato all'importanza dell'opera (art. 9 dl n. 1/2012) ed al decoro della professione (art. 2233 Cod. civ.) ? E come sarà determinata dagli Ordini stessi l'inadeguatezza? Dove sta la libertà di determinazione del compenso, se poi è possibile l'illecito disciplinare dovuto ad un'eventuale inadeguata misura del compenso all'importanza dell'opera stessa?
6) Che significa che la misura del compenso deve essere resa in forma scritta se richiesta dal cliente? Che sarà possibile anche definizione di compensi in forma soltanto verbale? E non credete che tale soluzione, unita alla cancellazione delle tariffe professionali, porterà ad innumerevoli contenziosi? Come può, poi, parlarsi di liberalizzazione quando viene previsto un ulteriore obbligo da parte del professionista? Non Vi sembra, invece, una norma repressiva che parte dal presupposto che il professionista sia sempre la "parte forte" del rapporto contrattuale e che voglia costantemente abusare del fiducia del cliente?
Questi ed altri interrogativi che non credo siano solo nostri, si pongono all'attenzione di chi ha l'onore e l'onere di rappresentare categorie così numerose come quelle delle professioni tecniche e, nel chiederVi scusa per le tante domande cui credo vorrete dare risposta non soltanto a me ma a tutti coloro che navigano su www.lavoripubblici.it, siamo certi che i Consigli nazionali proporranno opportuni emendamenti per modificare l'attuale testo dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012 al fine di evitare la cancellazione di tariffe di riferimento indispensabili per le opere pubbliche e, probabilmente, necessarie per le opere private .
Ecco, qui di seguito, le nostre domande.
1) Credete che l'abolizione delle tariffe professionali (non dei minimi), in vigore, già dal 24 gennaio scorso, sia, effettivamente un segno di reale liberalizzazione?
2) Credete che l'aver lasciato il riferimento ai "parametri nei contenziosi sia un atto di buona amministrazione", tutto a vantaggio dei cittadini e del buon governo dell'economia e della giustizia?Che significato ha dire che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"?In quali casi dovranno essere utilizzati questi nuovi "parametri"?Cosa accade sin quando non saranno pronti i nuovi parametri?Non sarebbe stato corretto inserire una norma transitoria?
3) Non credete si tratti di una liberalizzazione già varata con il decreto "Bersani" e, per ultimo, con il decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 in cui già all'articolo 3, comma 5, lettera d) veniva precisato che "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"?Credete veramente che la cancellazione di tariffe professionali, anche di semplice riferimento, sia un fatto legato alle liberalizzazioni e che ciò porterà un vantaggio per la collettività?Non pensate che questa situazione sia anche legata al costante attacco di Confindustria alle libere professioni e che la riforma porterà giovamento soltanto alle Società di ingegneria?
4) I Responsabili del procedimento come determineranno l'importo del corrispettivo da porre a base d'asta nel caso di gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria?
Con quali riferimenti i Responsabili del procedimento determineranno le soglie di 40.000, 100.000 e 200.000 euro (cottimo fiduciario, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, procedura aperta) per la definizione dell'importo di un servizio di architettura e di ingegneria e non credete che potrà verificarsi che servizi relativi a due opere della stessa tipologia e con eguale finanziamento possano attingere a soglie diverse? Dove sta la trasparenza? Come si coniuga l'abolizione delle tariffe con l'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti e con l'articolo 262 del Regolamento n. 207/2010 dove viene precisato che i corrispettivi previsti dalle Tariffe professionali possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento?
5) Quale sarà il metro con cui gli Ordini professionali dovranno determinare se il corrispettivo è adeguato all'importanza dell'opera (art. 9 dl n. 1/2012) ed al decoro della professione (art. 2233 Cod. civ.) ? E come sarà determinata dagli Ordini stessi l'inadeguatezza? Dove sta la libertà di determinazione del compenso, se poi è possibile l'illecito disciplinare dovuto ad un'eventuale inadeguata misura del compenso all'importanza dell'opera stessa?
6) Che significa che la misura del compenso deve essere resa in forma scritta se richiesta dal cliente? Che sarà possibile anche definizione di compensi in forma soltanto verbale? E non credete che tale soluzione, unita alla cancellazione delle tariffe professionali, porterà ad innumerevoli contenziosi? Come può, poi, parlarsi di liberalizzazione quando viene previsto un ulteriore obbligo da parte del professionista? Non Vi sembra, invece, una norma repressiva che parte dal presupposto che il professionista sia sempre la "parte forte" del rapporto contrattuale e che voglia costantemente abusare del fiducia del cliente?
Questi ed altri interrogativi che non credo siano solo nostri, si pongono all'attenzione di chi ha l'onore e l'onere di rappresentare categorie così numerose come quelle delle professioni tecniche e, nel chiederVi scusa per le tante domande cui credo vorrete dare risposta non soltanto a me ma a tutti coloro che navigano su www.lavoripubblici.it, siamo certi che i Consigli nazionali proporranno opportuni emendamenti per modificare l'attuale testo dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012 al fine di evitare la cancellazione di tariffe di riferimento indispensabili per le opere pubbliche e, probabilmente, necessarie per le opere private .
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