Prestazione energetica in edilizia: dall'UE il quadro metodologico dei livelli ottimali
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 marzo 2012, L 18 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE N. 244/2012 della Commissione del 16 genna...
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 marzo 2012, L
18 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE N. 244/2012
della Commissione del 16 gennaio 2012 che integra la direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico
comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei
costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e degli elementi edilizi.
In particolare, in riferimento all'art. 5 e agli allegati I e II della direttiva 2010/31/UE, il nuovo Regolamento UE istituisce un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi. Tale quadro metodologico specifica:
Quadro metodologico comparativo Per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri devono applicano la metodologia prevista dall'allegato I al Regolamento, che prevede:
Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica.
Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:
a) adottano come anno iniziale per il calcolo l'anno in cui il calcolo viene eseguito;
b) impiegano il periodo di calcolo di cui all'allegato I;
c) impiegano le categorie di costo di cui all'allegato I;
d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui all'allegato II.
Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:
a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;
d) i fattori di energia primaria;
e) l'evoluzione dei prezzi dell'energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all'allegato II.
Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione energetica.
Gli Stati membri eseguono un'analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l'impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell'energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l'evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.
Il regolamento entra in vigore il 10 aprile 2012 e si applica a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, ad eccezione degli edifici di nuova costruzione, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012.
In particolare, in riferimento all'art. 5 e agli allegati I e II della direttiva 2010/31/UE, il nuovo Regolamento UE istituisce un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi. Tale quadro metodologico specifica:
- le norme per comparare le misure di efficienza energetica,
- le misure che incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure,
Quadro metodologico comparativo Per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri devono applicano la metodologia prevista dall'allegato I al Regolamento, che prevede:
- la definizione degli edifici di riferimento (abitazioni monofamiliari - condomini di appartamenti e multifamiliari - edifici adibiti a uffici);
- l'identificazione delle misure di efficienza energetica, delle misure basate sull'energia da fonti rinnovabili e/o dei pacchetti e varianti di tali misure per ciascun edificio di riferimento;
- il calcolo del fabbisogno di energia primaria derivante dall'applicazione delle misure e dei pacchetti di misure a un edificio di riferimento;
- il calcolo del costo globale in termini di valore attuale netto per ciascun edificio di riferimento;
- l'analisi di sensibilità per i dati di costo per i calcoli che includono i prezzi dell'energia;
- la derivazione di un livello ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica per ciascun edificio di riferimento.
Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica.
Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:
a) adottano come anno iniziale per il calcolo l'anno in cui il calcolo viene eseguito;
b) impiegano il periodo di calcolo di cui all'allegato I;
c) impiegano le categorie di costo di cui all'allegato I;
d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui all'allegato II.
Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:
a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;
d) i fattori di energia primaria;
e) l'evoluzione dei prezzi dell'energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all'allegato II.
Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione energetica.
Gli Stati membri eseguono un'analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l'impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell'energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l'evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.
Il regolamento entra in vigore il 10 aprile 2012 e si applica a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, ad eccezione degli edifici di nuova costruzione, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012.
A cura di Ilenia
Cicirello
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