Servizi architettura ed ingegneria: L'Autorità detta le istruzioni per la determinazione dei corrispettivi

Mentre siamo in attesa delle risultanze del Tavolo tecnico avviato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con g...

14/05/2012
Mentre siamo in attesa delle risultanze del Tavolo tecnico avviato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con gli operatori del settore e con le istituzioni competenti, in merito alle modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, l'Autorità stessa ha depositato in data 10 maggio 2012 presso la segreteria del Consiglio la deliberazione n. 49 presa nell'adunanza del 3 maggio scorso avente ad oggetto "Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27"

Nei mesi passati abbiamo più volte evidenziato il problema sorto, nel campo delle opere pubbliche, con l'articolo 9 del d.l. n. 1/2012 che ha disposto l'abolizione delle tariffe professionali ed abbiamo anche ipotizzato che l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella di far determinare ad ogni stazione appaltante un proprio tariffario magari sulla base delle tariffe previgenti.
Oggi, in pratica, l'Autorità, a distanza di alcuni mesi, interviene sull'argomento fornendo alcune prime indicazioni in relazione:
  • alle modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara;
  • alla determinazione dei requisiti di partecipazione;
  • alla verifica di congruità delle offerte.

L'Autorità,dopo aver fatto una cronistoria della disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura dall’eliminazione delle tariffe minime obbligatorie, introdotta nell’ordinamento da parte della c.d. "legge Bersani" ad oggi, giunge alla conclusione che le tariffe professionali di cui al D.M. 4/4/2001 ed alla legge n. 143/1949 sono oggi abrogate come sono, anche, abrogate tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe stesse con la conseguenza che le tariffe non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del valore della prestazione.
Tra l'altro, come abbiamo avuto modo di evidenziare in pecedenti notizie, così come disposto dall'articolo 9, comma 5, risulterebbero abrogate parecchie disposizioni del Codice e del Regolamento e sarebbe auspicabile che l'Autorità indichi, dettagliatamente, le norme abrogate.

Modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara
Nella deliberazione in argomento l'Autorità, nel precisare che il corrispettivo deve essere congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni, precisa che nella determinazione a base d'asta devono essere indicati, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore sulla base di una definizione preliminare dell'elenco degli elaborati richiesti, per i quali è possibile fare riferimento alle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, depurate dei riferimenti alla tariffa professionale.
Dopo aver determinato l'elenco delle prestazioni richieste devono essere poi, individuati i costi delle stesse da porre a base d'asta ed, in carenza di un prezzario di riferimento (Tariffe professionali), l'Autorità precisa che, in base a quanto prescritto dal secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del d.l. n. 1/2012, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
  • del grado di complessità dell'incarico;
  • dell'importanza dell'opera;
  • di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
e deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:
  • assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;
  • assicurare la qualità del servizio dal momento che eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;
  • individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;
  • valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.

L'Autorità precisa, poi, che, per la determinazione degli importi a base d'asta , i responsabili del procedimento potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.
Gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all'importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell'importo dei lavori con la precisazione che gli importi corrisposti in passato devono essere considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, l'importo da porre a base di gara, come prima determinato, deve essere incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.
Con tale soluzione, per il servizio di architettura o di ingegneria da porre a base d’asta, si determinerebbe una sorta di computo metrico legato, in verità, alla storia e non all'attualità e tale soluzione trova già i primi dissensi ed in particolare quello del Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori Leopoldo Freyrie che ha dichiarato: "Dalle prime valutazioni mi sembra troppo complicato, difficile per i tecnici delle amministrazioni fare questo tipo di calcoli. Tanto più che, da quanto ci risulta, è già a buon punto il lavoro avviato dal Ministero della Giustizia per definire parametri precisi per la determinazione degli importi di gara, basati su indici di complessità delle opere, mutuati dal modello tedesco".
Concordiamo sul giudizio a caldo del Presidente Freyrie ed aggiungiamo che la soluzione definita nella deliberazione dell'Autorità porterebbe ad un meccanismo certamente non idoneo a definire in maniera univoca le soglie previste dall'articolo 91 del Codice dei contratti (40.000, 100.000 e 200.000 euro). In pratica potrebbe verificarsi che due servizi di architettura e di ingegneria relativi alla stessa tipologia e con eguale importo di lavori potranno essere collocati all'interno o al di fuori di una soglia a seconda dell'Ente appaltante in cui sarà richiesto il servizio stesso.
E non crediamo che tale situazione sia auspicabile anche in considerazione del fatto che alle soglie è affidato l'importante compito di definire la tipologia di affidamento (diretto, procedura negoziata, procedura aperta).

Determinazione dei requisiti di partecipazione
Con l'abrogazione delle tariffe professionali è nato, poi, l'ulteriore problema relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso per il fatto che tutta la normativa del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento) è fondata sulla tabella delle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949.
L'Autorità, nel ricordare che nella propria determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 ha elaborato le tabelle nn. 1, 2 e 3, ha precisato che tali tabelle possono essere utilizzate anche dopo l'abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e categoria dell'abrogata tabella dell'articolo 14 della legge 143 del 1949, ma direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell'opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare.
Qualora, per ipotesi, si debba affidare un progetto per una scuola elementare, il bando dovrà prevedere che i concorrenti possano dimostrare il possesso dei previsti requisiti con progetti redatti per le opere appartenenti agli "organismi edilizi per l’istruzione" quali, per esempio, "asilo nido", "scuola materna", "scuola elementare", "scuola media", "liceo classico", "liceo scientifico", "università" ed il possesso dei requisiti potrà essere documentato dai concorrenti con certificati, attestanti la progettazione di una delle opere indicate al secondo livello del prospetto, a loro rilasciati, in passato, da una stazione appaltante, con riferimento alle classi e categorie dell'abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicate al terzo livello del prospetto.

Verifica di congruità delle offerte
L'ultima questione affrontata dall'Autorità è quella relativa alla verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti e l'Autorità stessa, nella già citata determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l'importanza di tale verifica, fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.
La finalità della verifica dell’anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.
Occorre quindi contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva, con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali.
Nel dettaglio, l'Autorità precisa che può considerare non congruo:
  • l'importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulti inferiore in misura elevata rispetto all'importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l'importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato;
  • l'importo che risulti più basso di quello stabilito per l'incentivo ai dipendenti dell'Amministrazione dallo stesso art. 92, comma 5 del Codice.

A cura di Paolo Oreto
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