Crediti certificati per somme dovute per somministrazione, forniture e appalti : Sulla Gazzetta ufficiale il decreto
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 recante "Modalità...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 22 maggio 2012 recante "Modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.".
Con il decreto in argomento sono disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali ed, anche, le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
Il decreto consta di 7 articoli e di 5 allegati ed all'articolo 2 del decreto stesso viene precisato che nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica prevista all'articolo 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto stesso.
L'amministrazione o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al decreto stesso, deve certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito.
La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito e, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Come già detto completano il decreto i seguenti cinque allegati:
Con il decreto in argomento sono disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali ed, anche, le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
Il decreto consta di 7 articoli e di 5 allegati ed all'articolo 2 del decreto stesso viene precisato che nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica prevista all'articolo 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto stesso.
L'amministrazione o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al decreto stesso, deve certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito.
La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito e, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Come già detto completano il decreto i seguenti cinque allegati:
- allegato 1 - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni da indirizzare all'Amministrazione debitrice;
- allegato 1 bis - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni da indirizzare alla Ragioneria territoriale dello Stato:
- allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni rilasciata dall'Amministrazione debitrice:
- allegato 2 bis – Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni rilasciata dal Commissario ad acta:
- allegato 3 - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.
A cura di Gabriele
Bivona
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