Società tra professionisti: la bozza del Regolamento in anteprima

L'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 della...

21/06/2012
L'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta di stabilità) modificato ed integrato, successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto delle liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha predisposto il regolamento previsto dal comma 10 del citato articolo 10 della legge n. 183/2011 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) ed ha provveduto ad inviare lo stesso al Consiglio di Stato per il parere di legittimità successivamente al quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento predisposto dal Ministero consta di 12 articoli suddivisi nei seguenti Capi:
  • disposizioni generali
  • conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale
  • partecipazione alla società tra professionisti
  • iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare

Il nuovo Regolamento riguarda nello specifico le nuove Società per l'esercizio di attività professionali disciplinate secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le disposizioni previste si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Le nuove Società tra professionisti, così come disposto dall'articolo 10 della legge n. 183/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono società, anche multidisciplinari, composte da soci professionisti e da soci non professionisti con la limitazione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Di notevole interesse è l'articolo 6 del nuovo Regolamento rubricato "Incompatibilità" in cui viene precisato che per il professionista, ma anche per il socio di capitale, è vietato partecipare a più società e tale incompatibilità si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
Viene, anche, precisato che i soci di puro capitale potranno far parte di una società professionale soltanto se non hanno riportato condanne definitive e comunque solo se "siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta".

Per quanto concerne, poi, l'iscrizione, l'ufficio legislativo del Ministero, nell'articolo 7, sembra aver optato per un doppio regime: gli albi professionali dovrà essere prevista una sezione ad hoc per le Società tra professionisti che dovrà essere iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Il regolamento attuativo prevede, anche, l'iscrizione della società al Registro delle imprese e che non saranno soltanto i soci professionisti a rispettare il codice deontologico del proprio ordine di appartenenza ma anche le stesse Stp con la precisazione che se la violazione deontologia commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Alleghiamo alla presente notizia il nuovo Regolamento, la Legge n. 183/2011 e il DL n. 1/2012.

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