Possibili competenze dei Geometri sulle strutture in cemento armato nella Regione Siciliana

Mentre il Consiglio nazionale degli architetti (pianificatori, paesaggisti e conservatori) ha, recentemente, ribadito il parere assolutamente contrario al dd...

10/10/2012

Mentre il Consiglio nazionale degli architetti (pianificatori, paesaggisti e conservatori) ha, recentemente, ribadito il parere assolutamente contrario al ddl 1865 attualmente in discussione al Senato, il cui intento è quello di estendere le competenze progettuali dei geometri e dei periti, consentendo loro di occuparsi anche di progettazione architettonica, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana ha emanato la circolare prot. 82824 del 18 settembre scorso inviata agli Uffici del Genio civile con cui "si ritiene che non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente,ed in relazione all'opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita".

La circolare lascia, poi, alla discrezione dei Dirigenti degli uffici la valutazione di merito precisando che "I Dirigenti responsabili degli Uffici vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti".
Nella circolare è,anche, precisato che le considerazioni, espresse in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti, sono state condivise in seno alla Conferenza degli Ingegneri Capo, tenutasi in data 12 settembre 2012.

Ricordiamo che le competenze professionali del Geometra sono definite, in atto, dall'articolo 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n.274, recante il Regolamento per la professione di geometra che all'articolo 16 lettere l) ed m), recita testualmente: "16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

A nostro modesto avviso non si tratta di sindacare sul concetto di costruzione di modesta entità sulle particolari operazioni di calcolo che possano richiedere le strutture in cemento armato.
E' noto a tutti che il 90% del territorio della Regione siciliana è a rischio sismico e che per la realizzazione di strutture in cemento armato occorre fare riferimento alle norme tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 e per quanto concerne le costruzioni in zona sismica occorre redigere progetti strutturali che, riteniamo, richiedano particolari operazioni di calcolo.

Tra l'altro, tutte le costruzioni civili in zone dichiarate sismiche e con strutture in cemento armato, ad avviso dello scrivente, non dovrebbero rientrare nella definizione di cui alla precedente lettera l) e non comprendiamo la logica della circolare predisposta dall'Assessorato che lascia, integralmente, ai Dirigenti responsabili degli Uffici del Genio civile la valutazione di merito che è, invece, definita, già, dalla legge stessa.

Per altro è giusto richiamare alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione ed in particolare:

  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 6402 del 21 marzo 2011 con cui la suprema Corte si è pronunciata a seguito del ricorso di un geometra contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, che non aveva accolto la sua richiesta di vedersi riconoscere un compenso per prestazioni professionali riguardanti il progetto di un edificio industriale prefabbricato.
    La motivazione dei giudici di appello era semplice: il geometra non aveva diritto ad alcun compenso per il fatto che egli aveva compiuto un'attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 18038 del 7 giugno 2011 con cui i giudici precisano che il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di opere in cemento armato, in quanto nella sua competenza professionale rientrano solo le costruzioni agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo. La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha precisato che il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività specificate in parcella, in quanto alcune prestazioni non appartengono alla competenza professionale del geometra, con espressa menzione dell'attività di progettazione, avendo essa ad oggetto costruzioni di cemento armato.


Siamo certi di un immediato intervento dei Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti pianificatori, Paesaggisti e conservatori per prendere una corretta posizione sulla circolare oggetto della presente notizia.

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A cura di Paolo Oreto
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