IVA per Cassa: dall'Agenzia delle Entrate le modalità di esercizio dell'opzione
Come previsto dalla Legge n. 134/2012 (c.d. Decreto Sviluppo 2012), dall'1 dicembre 2012 tutti contribuenti con volume d'affari non superiore a 2 milioni di ...
Come previsto dalla Legge n. 134/2012 (c.d. Decreto Sviluppo 2012),
dall'1 dicembre 2012 tutti contribuenti con volume d'affari non
superiore a 2 milioni di euro possono avvalersi del nuovo regime
dell'IVA per cassa, che consente la detraibilità dell'iva al
cliente fin dal momento della registrazione della fattura di
acquisto.
Il nuovo regime ha generato caos nei contribuenti per tutto ciò che riguarda l'emissione della fattura, la successiva liquidazione e versamento, i presupposti per aderire all'agevolazione ed i vantaggi per il contribuente.
Allo scopo di chiarire alcuni passaggi fondamentali del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 21 novembre 2012, n. 165764 recante "Individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione per il regime dell'IVA per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134" che è intervenuto in riferimento:
Come già detto, possono esercitare l'opzione dell'IVA per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Per quanto riguarda la modalità di comunicazione dell'opzione e della relativa revoca, viene previsto che le stesse sono effettuate con la prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta operata. Pertanto, secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l'opzione o la revoca per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell'anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.
L'opzione ha effetto a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dall'1 dicembre 2012.
L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dall'1 dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Il nuovo regime ha generato caos nei contribuenti per tutto ciò che riguarda l'emissione della fattura, la successiva liquidazione e versamento, i presupposti per aderire all'agevolazione ed i vantaggi per il contribuente.
Allo scopo di chiarire alcuni passaggi fondamentali del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 21 novembre 2012, n. 165764 recante "Individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione per il regime dell'IVA per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134" che è intervenuto in riferimento:
- all'esercizio dell'opzione per l'IVA per cassa
- all'efficacia dell'opzione
- alla durata dell'opzione e alla sua revoca
Come già detto, possono esercitare l'opzione dell'IVA per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Per quanto riguarda la modalità di comunicazione dell'opzione e della relativa revoca, viene previsto che le stesse sono effettuate con la prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta operata. Pertanto, secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l'opzione o la revoca per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell'anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.
L'opzione ha effetto a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dall'1 dicembre 2012.
L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dall'1 dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
A cura di Ilenia
Cicirello
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