Decreto parametri bis: Il nuovo testo ed il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza del 17 maggio scorso ha espresso parere favorevole (con una serie di considerato da non sottovalutar...

21/05/2013
Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza del 17 maggio scorso ha espresso parere favorevole (con una serie di considerato da non sottovalutare) sullo schema di regolamento recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 0005072 del 15/02/2013.
Ricordiamo che si tratta del secondo schema di regolamento in quanto sul primo il Consiglio superiore dei lavori pubblici si era già espresso con il parere negativo n. 110 del 15/01/2013.

Il nuovo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici è, oggi, favorevole con una serie di osservazioni nella prima delle quali viene evidenziato che le osservazioni puntuali formulate nel primo Voto (voto n. 110) sono state prevalentemente recepite mentre le osservazioni di carattere generale non risultano recepite.
Nel dettaglio il Consiglio superiore precisa, ancora una volta, che il decreto stesso non consente la possibilità di verificare il puntuale adempimento del vincolo relativo al fatto che il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 (ultimo periodo dell’art. 9) e che tale osservazione trova, peraltro, puntuale riscontro anche nella nuova formulazione del comma 2 (ora comma 4) dell'art. 1 dello schema di Regolamento in esame, laddove viene riportato che "il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge".
Con la nuova stesura del comma 4 dell'articolo 1 viene, dunque, riaffermato quanto espresso nel decreto legge ed il Consiglio superiore, nel proprio voto ribadisce "che, in ogni caso, non può che competere alla stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria, in sede di determinazione del corrispettivo". La Stazione appaltante può provvedere a tale adempimento secondo la propria specifica organizzazione ed il Consiglio superiore propone che all'art. 1 venga aggiunto il comma 5 con la seguente formulazione: "Compete alla stazione appaltante l’obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo".
Per altro, nel voto in argomento, il Consiglio superiore precisa che compete al RUP, in fase di predisposizione degli atti di gara, accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.
Sembra, dunque, che il RUP dovrà, nel definire gli importi a base d'asta per i servizi di acrchitettura ed ingegneria, controllare che tali importi risultino inferiore a quelli determinati con le precedenti tariffe professionali

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, in riferimento poi, al nuovo articolo 6 (Spese e oneri accessori), segnala la necessità di armonizzare quanto previsto dal citato articolo con il dettato dell’art. 238 del D.P.R. 207/2010 che, in relazione al compenso spettante ai collaudatori, ha previsto percentuali, per la determinazione del compenso e delle spese accessorie, diverse da quelle stabilite dal già citato art. 6 del nuovo schema di Regolamento.
Il Consiglio propone, altresì, che nello schema di decreto in esame venga rivista la successione degli articoli, secondo quanto proposto di seguito:
  • Articolo 1 (Oggetto e finalità)
  • Articolo 2 (Parametri generali per la determinazione del compenso)
  • Articolo 3 (Identificazione e determinazione dei parametri)
  • Articolo 4 (ora art. 5) (Determinazione del compenso)
  • Articolo 5 (ora art. 6) (Spese e oneri accessori)
  • Articolo 6 (ora art. 8) (Analogia)
  • Articolo 7 (ora art. 4) (Specificazione delle prestazioni)
  • Articolo 8 (ora art. 7) (Classificazione delle prestazioni professionali)
  • Articolo 9 (Entrata in vigore)

Relativamente alla Tavola Z-1, il Consiglio rileva che in linea generale l'incidenza del parametro "G" ha subito limitate riduzioni in relazione ad alcune classi e categorie di opere (riduzione del 5- 10%) intervenendo, unicamente, con unla modifica del citato parametro G relativo alla complessità della prestazione, che è uno dei fattori contenuti nella formula da utilizzarsi per la determinazione del compenso CP.
Sempre nella Tavola Z-1, risultano recepite in linea di massima le osservazioni e le proposte puntuali formulate nel primo voto riguardo a modifiche o integrazioni da apportare alle "Categorie" ed alle relative "Destinazioni funzionali".
Con riferimento alla Tavola Z2, il Consiglio superiore dà atto che il Ministero ha provveduto ad adeguare le descrizioni delle singole prestazioni con più puntuale riferimento alle disposizioni del D.P.R. 207/2010.
Per quanto riguarda alcune prestazioni il Consiglio ribadisce quanto osservato nel primo voto, e cioè che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi ai "Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale", ai "Rilievi e controlli del terreno…" ed alla "Relazione geologica" risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri e l'Assemblea ribadisce che, a proprio avviso, è opportuno che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

Per ultimo il Consiglio superiore segnala le problematiche rilevate dall'Autorità di vigilanza nella sopra citata nota n. 0014435 del 6.02.2013, in merito al combinato disposto dell'emananda normativa di cui trattasi con le disposizioni di cui all’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.
In pratica non è chiaro il legame del nuovo decreto parametri-bis con il decreto indicato al comma 2 dell'articolo 92 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare evidenziamo come nel citato comma 2 viene asserito che i corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta mentre nell'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012 potrebbe leggersi l'obbligatorietà dell'utilizzazione di tali nuovi parametri sempre che gli stessi non conducano alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto parametri.

Ritornando al voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, possiamo osservare che si tratta di un voto positivo con luci ed ombre che obbliga l'Ufficio legislativo del Ministero a modificare nuovamente il decreto per adeguarlo al voto stesso.

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