Riclassamento catastale: L’Agenzia delle Entrate può procedere solo motivandone la necessità

Secondo quanto stabilito in due recenti sentenze, il contribuente deve essere a conoscenza della motivazione per il riclassamento catastale. Il contribuente...

18/11/2013
Secondo quanto stabilito in due recenti sentenze, il contribuente deve essere a conoscenza della motivazione per il riclassamento catastale.
Il contribuente deve conoscere i presupposti del riclassamento ed in particolare se lo stesso sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare o se si tratta di una revisione dei parametri relativa alla microzona.
Chi affronta il tema sono la Commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza n. 536/2013) ed il Tar Puglia (sezione Lecce, sentenza n. 223/2013).

Si tratta di due sentenze emesse a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e che segnano un cambiamento epocale rispetto alla tendenza fino ad ora avuta.
In passato, infatti, era bastevole che all’atto del rilassamento di un immobile bastasse mettere a conoscenza il contribuente circa la consistenza, la categoria e la classe assegnata.
Sul problema è intervenuto, recentemente, il Presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani che ha affermato come le stesse “si collocano nella scia di una importantissima pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 9629 del 2012) che ha segnato un’inversione di tendenza rispetto all’orientamento - sino ad allora affermatosi (cfr., da ultimo, Cass. n. 22313/2010 e n. 1937/2012) - secondo cui la motivazione dell’atto di riclassamento di un immobile potrebbe limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio. Un orientamento - come rileva la Cassazione nella sentenza n. 19820 del 2012, discostandosene, in adesione alla sentenza n. 9629 - fondato sull’argomento che la motivazione dell’atto di riclassamento avrebbe l’esclusiva funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili nella successiva fase contenziosa, alla quale soltanto sarebbe riservata, nel pieno dispiegamento del diritto di difesa del contribuente, la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita.”

“La richiamata inversione di tendenza - continua Fogliani - si è tradotta nell’affermazione del principio secondo cui l’Agenzia delle entrate deve rendere possibile la conoscenza da parte del contribuente dei presupposti del riclassamento e pertanto specificare: a) se il mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare, indicandole; b) se il nuovo classamento consegua ad una revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, indicando l’atto con il quale tale revisione è stata effettuata.”

A cura di Gabriele Bivona
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