Locazioni e Vendite: Novità sull’APE nel decreto “Destinazione Italia”

Novità sull’Attestato di prestazione energetica (APE) nel Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 cosiddetto “Destinazione Italia” pubblicato sulla Gazzetta u...

27/12/2013
Novità sull’Attestato di prestazione energetica (APE) nel Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 cosiddetto “Destinazione Italia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso.
Con il comma 7 dell’articolo 1 del provvedimento, già in vigore dal 24 dicembre, vengono sostituiti i commi 3 e 3-bis (quello della nullità dell’atto) dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con una novità di estrema importanza.
La novità consiste nel fatto che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Nel nuovo comma 3 viene, poi, aggiunto che la copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere, altresì, allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In pratica, quindi, nel caso di locazione di singole unità immobiliari non occorrerà allegare l’Attestazione della prestazione energetica e basterà che all’interno del contratto di locazione sia specificato in un apposito articolo che “il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile oggetto della locazione”.

La nullità dell’atto (di vendita o di locazione) prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013 viene, con le modificeh introdotte dal d.l. n. 145, trasformata in sanzione amministrativa.
Ed, infatti, sempre nel citato comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge viene precisato che in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la stessa è ridotta alla metà.
Nel decreto-legge è, anche, prevista una sorta di sanatoria per le compravendite e le locazioni già effettuate, per le quali sia stata già accertata e sanzionata la violazione degli obblighi Ape con la definizione della nullità dell’atto.
Se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare l’ipotesi di nullità dell'atto.

A cura di Gabriele Bivona
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