Codice appalti: Regolamento CE con nuove soglie comunitarie
Con il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004...
Con il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del
13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
economica Europea del 14 dicembre scorso, vengono modificate, dal
primo gennaio 2014 le soglie europee per gli appalti e,
quindi, deve intendersi modificato, a partire dall'1 gennaio 2014
anche l'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006.
In considerazione del citato Regolamento si ha la seguente situazione:
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
In considerazione del citato Regolamento si ha la seguente situazione:
- negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 130.000 Euro a 134.000 Euro;
- negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 200.000 Euro a 207.000 Euro;
- negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
- a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 207.000 euro,
- b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
- b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Regolamento 1336/2013Link Correlati
Focus CodiceIL NOTIZIOMETRO