Consultazione dati ipotecari e catastali on line e gratuita
Consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale più semplice e gratuita. Con Provvedimento prot. 31224 del 4 marzo 2014, l'Agenzia delle En...
Consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale
più semplice e gratuita. Con Provvedimento prot. 31224 del 4 marzo
2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e tempi di
accesso alla procedura, attivata ai sensi dell'art. 6, comma
5-quinquies del decreto legge n, 16/2012 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 44/2012), grazie alle quali le persone
fisiche, con abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel, dal
prossimo 31 marzo, potranno consultare on line, gratuitamente e
senza versare tributi, le banche dati ipotecaria e catastali in
relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in
parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento.
Il provvedimento direttoriale, recante "Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento", disciplina inoltre le modalità di accesso alla banca dati catastale, gratuito ed in esenzione da tributi, effettuato presso gli sportelli catastali decentrati, relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
In riferimento ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.
Per quanto concerne la banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso sarà gratuito e in esenzione da tributi, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia. Per la richiesta, è sufficiente che il richiedente esibisca, al fine dell'esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all'ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, comprovante la propria qualità di rappresentante - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
Il provvedimento direttoriale, recante "Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento", disciplina inoltre le modalità di accesso alla banca dati catastale, gratuito ed in esenzione da tributi, effettuato presso gli sportelli catastali decentrati, relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
In riferimento ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.
Per quanto concerne la banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso sarà gratuito e in esenzione da tributi, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia. Per la richiesta, è sufficiente che il richiedente esibisca, al fine dell'esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all'ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, comprovante la propria qualità di rappresentante - legale od organico - del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
ProvvedimentoIL NOTIZIOMETRO