Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto sulle categorie specialistiche
Novità negli appalti relativamente alle categorie specialistiche e superspecialistiche. Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 26 aprile scorso è stato pubblica...
Novità negli appalti relativamente alle categorie specialistiche
e superspecialistiche.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 26 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 aprile 2014 recante “Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47”.
Nel decreto emanato in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 47/2014 (cosiddetto ''Decreto Casa”) non ancora convertito in legge, vengono individuate le categorie di lavorazioni che per la loro rilevante complessità tecnica o per il contenuto tecnologico richiedono l'esecuzione da parte di operatori qualificati.
Ricordiamo che a seguito della sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato erano stati annullati, con Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, gli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti e che il decreto ministeriale 24 aprile 2014 nasce al fine di evitare il vuoto normativo generatosi con la sentenza del Consiglio di Stato e con il D.P.R. 30/10/2013.
Con il decreto 24 aprile 2014, composto da 4 semplici articoli, viene ridotto da 33 a 24 il numero delle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le SIOS (categorie cosiddette ''superspecialistiche'').
In pratica, così come disposto all’articolo 1 del provvedimento, escono dalle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria le categorie OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili, OS 15 - Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, OS 16 - Impianti per centrali produzione energia elettrica. OS 17 - Linee telefoniche e impianti di telefonia, OS 18-B - Componenti per facciate continue, OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento, OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 - Impianti per la trazione elettrica, OS 29 - Armamento ferroviario, OS 31 - Impianti per la mobilità sospesa.
Con la nuova versione delle categorie specialistiche, così come disposto dall’articolo 109, comma 2 del Regolamento n. 207/2010, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, relative alle categorie di opere generali (da OG 1 a OG 13) individuate nell'allegato A al Regolamento n. 207/2010, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.
Nell’articolo 2 del decreto vengono, poi, dettagliatamente individuate le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In pratica vengono considerate strutture, impianti e opere speciali le lavorazioni, se di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
Sul decreto è intevento il Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che ha dichiarato: “Per il momento ci può stare, siamo d'accordo sulla necessità di colmare il vuoto normativo. In questo momento difficile non ci possiamo permettere di avere confusione sulle norme. Sulle specialistiche qualche riflessione in più sarebbe necessaria. A regime dobbiamo tornare sulle regole relative alla qualificazione per fare un ragionamento complessivo”.
In una nota Finco (Federazione Nazionale di settore che rappresenta le industrie dei prodotti-impianti-servizi ed opere specializzate per le costruzioni) osserva che “l'elencazione delle categorie va incontro alle richieste del tavolo di Coordinamento - pur con il notevole abbattimento delle Sios (c.d. “superspecialistiche”) da 24 a 14”.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 96 del 26 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 aprile 2014 recante “Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47”.
Nel decreto emanato in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 47/2014 (cosiddetto ''Decreto Casa”) non ancora convertito in legge, vengono individuate le categorie di lavorazioni che per la loro rilevante complessità tecnica o per il contenuto tecnologico richiedono l'esecuzione da parte di operatori qualificati.
Ricordiamo che a seguito della sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato erano stati annullati, con Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, gli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) del Regolamento n. 207/2010 di attuazione del Codice dei contratti e che il decreto ministeriale 24 aprile 2014 nasce al fine di evitare il vuoto normativo generatosi con la sentenza del Consiglio di Stato e con il D.P.R. 30/10/2013.
Con il decreto 24 aprile 2014, composto da 4 semplici articoli, viene ridotto da 33 a 24 il numero delle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le SIOS (categorie cosiddette ''superspecialistiche'').
In pratica, così come disposto all’articolo 1 del provvedimento, escono dalle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria le categorie OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili, OS 15 - Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, OS 16 - Impianti per centrali produzione energia elettrica. OS 17 - Linee telefoniche e impianti di telefonia, OS 18-B - Componenti per facciate continue, OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento, OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 - Impianti per la trazione elettrica, OS 29 - Armamento ferroviario, OS 31 - Impianti per la mobilità sospesa.
Con la nuova versione delle categorie specialistiche, così come disposto dall’articolo 109, comma 2 del Regolamento n. 207/2010, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, relative alle categorie di opere generali (da OG 1 a OG 13) individuate nell'allegato A al Regolamento n. 207/2010, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.
Nell’articolo 2 del decreto vengono, poi, dettagliatamente individuate le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In pratica vengono considerate strutture, impianti e opere speciali le lavorazioni, se di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2- B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
- OS 32 - strutture in legno;
Sul decreto è intevento il Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che ha dichiarato: “Per il momento ci può stare, siamo d'accordo sulla necessità di colmare il vuoto normativo. In questo momento difficile non ci possiamo permettere di avere confusione sulle norme. Sulle specialistiche qualche riflessione in più sarebbe necessaria. A regime dobbiamo tornare sulle regole relative alla qualificazione per fare un ragionamento complessivo”.
In una nota Finco (Federazione Nazionale di settore che rappresenta le industrie dei prodotti-impianti-servizi ed opere specializzate per le costruzioni) osserva che “l'elencazione delle categorie va incontro alle richieste del tavolo di Coordinamento - pur con il notevole abbattimento delle Sios (c.d. “superspecialistiche”) da 24 a 14”.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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