Tutte le modifiche al codice dei contratti: Il testo integrale aggiornato alla legge 114/2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 diventano definite le ult...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge 11
agosto 2014, n. 114 di conversione decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 diventano definite le ultime modifiche al Codice
dei contratti.
Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei contratti è stato nuovamente modificato ed integrato dalle seguenti norme:
Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti precedentemente elencati.
Art. 6 - Così come disposto dall’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dal 25 giugno è soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).
Art. 6-bis - Con l’articolo 2, comma 13-sexies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, è introdotta una modifica al comma 1 per rendere inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’1/1/2014 e, successivamente, all’1/7/2014 dall’articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Art. 28 - Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 32 - L’importo di 211.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 33 - Il comma 3-bis viene interamente sostituito dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con la nuova versione del comma 3-bis vine precisato che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
Successivamente, con l’articolo 23-bis del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, viene previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Viene, anche, precisato che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
Art. 38 - Con l’articolo 39, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è introdotto il comma 2-bis con cui viene precisato che per quanto concerne i requisiti di ordine generale, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.
Art. 46 - Con dall’articolo 39, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, viene introdotto il comma 1-ter con cui viene precisato che le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.
Art. 66 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 7 e viene aggiunto il comma 7-bis; è, di fatto, cancellata dal l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.
Art. 83 - Con l’articolo 9, comma 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è modificata la lettera n) del comma 1 con l’inserimento delle parole “e l’origine produttiva”. In definitiva duando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: “n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva”.
Art. 92 - Con l’art. 13 del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione.
Art. 93 - Con l’art. 13-bis del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 vengono introdotti nell’art. 93 del Codice dei contratti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione.
Le risorse, sempre pari al 2% degli importi posti a base d’asta, vengono fatte confluire dalle Amministrazioni in un fondo denominato “fondo per la progettazione e l’innovazione” e il fondo stesso è destinato per l'80% a remunerare l'attività di progettazione e per il restante 20% all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.
Art. 99 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 118 - L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 interviene con alcune modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dei due ulteriori commi 3-bis e 3-ter.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al cottimista dell’importo docuto per le prestazioni eseguite.
Con l’inserimento del comma 3-bis viene precisato che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. Con linterimento del comma 3-ter
Art. 122 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 5 e viene aggiunto il comma 5-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.
Art. 125 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 132 - Con l’art. 37 del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice dei contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice dei contratti.
Art. 176 - Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare,, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Art. 189 - Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA.
Art. 196 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 215 - L’importo di 422.000 e di 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi di 414.000 e di 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 235 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 237-bis - Così come stabilito all’articolo 13, comma 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le modifiche introdotte dai provvedimenti emanati tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014 precedentemente indicati
Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei contratti è stato nuovamente modificato ed integrato dalle seguenti norme:
- Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti precedentemente elencati.
Art. 6 - Così come disposto dall’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dal 25 giugno è soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).
Art. 6-bis - Con l’articolo 2, comma 13-sexies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, è introdotta una modifica al comma 1 per rendere inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’1/1/2014 e, successivamente, all’1/7/2014 dall’articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Art. 28 - Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 32 - L’importo di 211.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 33 - Il comma 3-bis viene interamente sostituito dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con la nuova versione del comma 3-bis vine precisato che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
Successivamente, con l’articolo 23-bis del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, viene previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Viene, anche, precisato che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
Art. 38 - Con l’articolo 39, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è introdotto il comma 2-bis con cui viene precisato che per quanto concerne i requisiti di ordine generale, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.
Art. 46 - Con dall’articolo 39, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, viene introdotto il comma 1-ter con cui viene precisato che le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno 2014.
Art. 66 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 7 e viene aggiunto il comma 7-bis; è, di fatto, cancellata dal l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.
Art. 83 - Con l’articolo 9, comma 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è modificata la lettera n) del comma 1 con l’inserimento delle parole “e l’origine produttiva”. In definitiva duando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: “n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva”.
Art. 92 - Con l’art. 13 del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione.
Art. 93 - Con l’art. 13-bis del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 vengono introdotti nell’art. 93 del Codice dei contratti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione.
Le risorse, sempre pari al 2% degli importi posti a base d’asta, vengono fatte confluire dalle Amministrazioni in un fondo denominato “fondo per la progettazione e l’innovazione” e il fondo stesso è destinato per l'80% a remunerare l'attività di progettazione e per il restante 20% all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.
Art. 99 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 118 - L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 interviene con alcune modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dei due ulteriori commi 3-bis e 3-ter.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al cottimista dell’importo docuto per le prestazioni eseguite.
Con l’inserimento del comma 3-bis viene precisato che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. Con linterimento del comma 3-ter
Art. 122 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 5 e viene aggiunto il comma 5-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.
Art. 125 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 132 - Con l’art. 37 del Decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice dei contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice dei contratti.
Art. 176 - Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare,, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Art. 189 - Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA.
Art. 196 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi 134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 215 - L’importo di 422.000 e di 5.278.000 Euro devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi di 414.000 e di 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 235 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 237-bis - Così come stabilito all’articolo 13, comma 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le modifiche introdotte dai provvedimenti emanati tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014 precedentemente indicati
A cura di arch. Paolo
Oreto
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