Codice beni culturali: I professionisti e gli elenchi nazionali

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 22 luglio 2014, n. 110 recante “Modifica al codice dei beni culturali e del pa...

21/08/2014
Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 22 luglio 2014, n. 110 recante “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.
Le modifiche introdotte nel decreto legislativo in argomento sono numerose e le ultime del 2013 e del 2014 sono le seguenti:
  • Legge 14 gennaio 2013, n. 7
  • Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
  • Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
  • Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
  • Legge 22 luglio 2014, n. 110

Con le ultime modifiche nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l’articolo 1 della legge n. 110/2014, viene introdotto l’articolo 9-bis in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali e viene precisato che, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Con l’articolo 2 della legge n. 110/2014 viene precisato che sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge stessa.
Gli elenchi non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Alleghiamo alla presente notizia il testo della legge n. 110 unitamente al testo del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 coordinato ed annotato con tutte le modifiche introdotte sino ad oggi.

A cura di Gabriele Bivona
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