Toscana: governo del territorio, i punti principali della nuova legge
Le nuove "Norme per il governo del territorio", cioè la nuova legge urbanistica, approvata mercoledì 29 ottobre dal Consiglio regionale dopo nove anni dall'e...
Proprio alla luce dell'esperienza applicativa della l.r. 1/2005 è emersa l'esigenza di una maggior chiarezza, rispetto all'insieme degli strumenti di governo e pianificazione del territorio, dei contenuti che li caratterizzano e delle procedure che ne determinano il percorso di approvazione e vigenza.
Nell'insieme la proposta di legge
risponde all'esigenza di mantenere la "governance territoriale",
quale modello di relazioni tra soggetti pubblici competenti in
materia di governo del territorio nel rispetto del principio di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e di garantire al
contempo una maggiore responsabilizzazione di ciascun
soggetto.
Questa la premessa da cui è emersa
la necessità di rendere effettivo il principio già presente nella
legge 1/2005 per il quale nuovi impegni di suolo sono ammessi solo
se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle
infrastrutture esistenti, codificando dispositivi e procedure volti
a contrastare il consumo di nuovo suolo.
Queste nello specifico le principali innovazioni introdotte (in
ordine alfabetico):
Contrasto al consumo di suolo
Nonostante la legge vigente dichiari che "nuovi impegni di
suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti
esclusivamente qualora non sussistano alternative di
riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle
infrastrutture esistenti", dal 2005 a oggi il consumo di suolo è
proseguito non solo per effetto delle previsioni già vigenti, ma
anche in conseguenza dei nuovi impegni di suoli agricoli a fini
edificatori, in assenza di verifiche effettive sulla sussistenza di
possibili alternative interne alle aree già urbanizzate.
Al fine di contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario
il consumo di suolo ciò che nel testo vigente e' soltanto un
enunciato di principio viene pertanto tradotto in una serie di
dispositivi operativi concreti:
- si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato,
differenziando le procedure per intervenire all'interno di questo
da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare
riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di
promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane
degradate o dismesse. Fermo restando la definizione puntuale di ciò
che è territorio urbanizzato, i Comuni nell'individuarne il
perimetro tengono conto delle strategie di riqualificazione e
rigenerazione urbana, purché ciò contribuisca a qualificare il
disegno dei margini urbani;
- in aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite
nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di suolo per
destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso
assoggettati al parere obbligatorio della "conferenza di
copianificazione d'area vasta", chiamata a verificare puntualmente,
oltre alla conformità al PIT, che non sussistano alternative di
riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture
esistenti. la conferenza deve anche valutare la necessità della
perequazione territoriale per compensare vantaggi e oneri delle
nuove previsioni;
- nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la
riqualificazione, sono introdotte semplificazioni per le procedure
urbanistiche.
Correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di
legge (Conferenza paritetica)
La forte autonomia assegnata dalla legge vigente a ciascun ente
territoriale nel procedimento di formazione degli strumenti della
pianificazione ha comportato in questi anni interpretazioni anche
piuttosto ampie e divergenti delle norme di riferimento. La
conferenza paritetica interistituzionale, unico strumento di
trattazione dei conflitti previsto, per riconoscimento unanime di
tutte le sue componenti ha funzionato in modo apprezzabile, senza
avere tuttavia il potere di rendere cogenti le proprie decisioni e
mettendo così a rischio la stessa credibilità dello
strumento.
In seguito alla valutazione positiva del suo funzionamento si è
scelto di mantenere la conferenza paritetica interistituzionale
come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti,
dotandola tuttavia dei poteri necessari ad assicurare il
recepimento delle proprie conclusioni, e richiamando il ruolo di
tutti i soggetti istituzionali nel far rispettare le norme di
riferimento:
- i soggetti istituzionali possono adire la conferenza paritetica
qualora ravvisino contrasti non solo tra gli strumenti della
pianificazione ma anche rispetto alle disposizioni della presente
legge;
- la conferenza paritetica valuta gli adeguamenti prodotti a
seguito delle proprie conclusioni e relative richieste;
- se gli adeguamenti sono valutati negativamente, l'atto, o la
parte di esso in questione, non assume efficacia.
Informazione e partecipazione
L'informazione sui piani in corso di elaborazione e la
partecipazione in merito agli stessi è un diritto di ogni cittadina
e cittadino che stenta ancora troppo spesso a essere pienamente
riconosciuto.L'esperienza toscana di partecipazione, senza dubbio
la più importante d'Italia per numero e qualità dei percorsi
partecipativi attivati grazie alla legge 69/2007, ha peraltro
evidenziato difficoltà a essere integrata nei tempi e modi adeguati
con i procedimenti di formazione dei piani urbanistici.
In coerenza con la rinnovata legge regionale sulla partecipazione
(l.r. 46/2013) è previsto che le attività di partecipazione siano
inserite a tutti gli effetti nella procedura di formazione degli
atti di governo del territorio.
Gli articoli dedicati alla partecipazione degli abitanti nei
procedimenti di governo del territorio sono stati riordinati,
prevedendo linee guida comuni a livello regionale per garantire
prestazioni omogenee, tecnicamente adeguate alle diverse tipologie
di atti.
E' previsto il diritto d'accesso agli atti amministrativi relativi
ai procedimenti del governo del territorio senza obbligo di
specifica motivazione.
Monitoraggio
dell'esperienza
applicativa delle legge e valutazione della sua
efficacia
Attualmente non è previsto alcun tipo di monitoraggio
dell'esperienza applicativa della legge che ne evidenzi eventuali
problematiche operative, né di valutazione dell'efficacia della
stessa nel raggiungere le finalità enunciate. Si ritiene invece
fondamentale che la legge definisca le modalità per poter proporre
le correzioni eventualmente necessarie alla luce di evidenze
motivate derivanti dalla sua applicazione.
La proposta di legge intende rafforzare lo strumento del
monitoraggio sugli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica, prevedendo una forma di raccordo fra l'osservatorio
paritetico della pianificazione e la conferenza paritetica
interistituzionale, al fine di formulare annualmente eventuali
proposte e rilievi alla Giunta in merito al funzionamento della
pianificazione.
La Regione al fine di valutare l'efficacia della legge e lo stato
della pianificazione promuove altresì il confronto con le
rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni
ambientaliste, il mondo della cultura, dell'Università e delle
professioni.
Patrimonio territoriale
In assenza di una definizione chiara di "statuto" del
territorio e delle sue "invarianti strutturali", gran parte dei
piani redatti ai sensi delle leggi regionali 5/95 e 1/05 hanno
interpretato lo statuto come elencazione di beni culturali e aree
protette, dunque come vincoli anziché regole di corretta
trasformazione dell'intero territorio, rendendo inefficace
la relazione tra componente statutaria e componente
strategica dei piani.
L'introduzione del concetto di patrimonio territoriale, quale bene
comune costitutivo dell'identità collettiva regionale, costituisce
il riferimento per contestualizzare le "invarianti strutturali"
nello Statuto del territorio, e promuovere una più efficace
relazione tra statuto e strategia dei piani. Analogamente a quanto
avvenuto con il passaggio dal riconoscimento di singoli edifici di
valore al riconoscimento dei centri storici quali organismi
complessi caratterizzati dalle relazioni tra edilizia monumentale
ed edilizia minore, e tra edifici e abitanti, compiuto tra gli anni
'50 e '60 del secolo scorso, con il concetto di patrimonio
territoriale esteso all'intero territorio regionale si realizza un
avanzamento culturale che sottolinea il passaggio, per la Toscana,
da una concezione vincolistica per aree specifiche alla messa in
valore progettuale del territorio e del paesaggio nel suo
insieme.
Pianificazione
d'area
vasta
Stante l'attuale frammentazione delle pianificazioni, e la
necessità di una scala adeguata ad affrontare le scelte progettuali
e pianificatorie che producono effetti al di là dei singoli confini
comunali, per ambiti territoriali significativi anche dal punto di
vista del raccordo con gli ambiti di paesaggio previsti dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio, si è ritenuto necessario
riconoscere formalmente e promuovere forme di pianificazione
intercomunali.
E' stato introdotto e valorizzato il piano strutturale
intercomunale, in applicazione della normativa statale e regionale
sulle autonomie locali che, insieme alla conferenza di
copianificazione, diventa riferimento qualificante per garantire
una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a
livello d'area vasta.
Politiche per la casa
Considerata la difficoltà degli enti locali, a fronte di una
domanda sociale crescente, a dare attuazione ad adeguate politiche
per la casa, anche in conseguenza della difficoltà di ottenere
finanziamenti dedicati e ancor più di accedere alla disponibilità
di aree a costi sostenibili, ci si è posti il problema di
contribuire con le disposizioni della presente legge, per quanto
possibile, a sostenere tali politiche.
Si dispone che la pianificazione territoriale e urbanistica
concorra alla formazione delle politiche per la casa, riconoscendo
gli alloggi sociali come standard urbanistico, da assicurare
mediante cessione di aree, di unità immobiliari o di oneri
aggiuntivi a destinazione vincolata.
Prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e
sismico
I recenti e ripetuti eventi alluvionali e sismici che hanno
interessato la regione hanno evidenziato l'importanza strategica di
inserire nella pianificazione territoriale e urbanistica regole
precauzionali chiare per la prevenzione e mitigazione dei
rischi.
Viene introdotta una serie di indicazioni specifiche rivolte alla
formazione dei piani strutturali e dei piani operativi. Si prevede
inoltre che il piano di protezione civile costituisca parte
integrante del piano operativo comunale.
Qualità
del territorio rurale
Il territorio rurale è tuttora considerato, in troppi casi,
come un territorio privo di valore che richiede di essere
'sviluppato' attraverso previsioni di nuova urbanizzazione. Va
invece emergendo con sempre maggior evidenza come il mantenimento
del territorio rurale e delle sue multifunzionalità sia
fondamentale per uno sviluppo sostenibile e durevole, garantendo la
qualità alimentare e dell'ambiente, la riproduzione del paesaggio,
l'equilibrio idrogeologico, il benessere anche economico della
regione.
La legge riconosce l'attività agricola come attività
economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione
dell‘ambiente e del paesaggio cui la stessa attività agricola può
contribuire attraverso il suo ruolo multifunzionale, segnando con
ciò una importante svolta culturale. Tale riconoscimento porta a
individuare innanzitutto il principio di limitare il più possibile
la frammentazione del territorio agricolo a opera di interventi non
agricoli.
Nel territorio rurale si prevede che gli strumenti della
pianificazione individuino i "nuclei rurali", le cui trasformazioni
devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli
insediamenti, gli "ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici"
di cui tutelare la valenza paesaggistica, e gli "ambiti periurbani"
in cui promuovere forme di agricoltura utilmente integrabili con
gli insediamenti urbani e che ne contribuiscano al
miglioramento.
Per quanto attiene le trasformazioni richieste dall'imprenditore
agricolo viene chiarito che gli strumenti della pianificazione non
possono contenere prescrizioni in merito alle scelte
agronomico-colturali delle aziende; vengono inoltre semplificate le
procedure per una serie di interventi temporanei o di minore
entità, specificate le trasformazioni aziendali che comportano la
necessità di un piano attuativo, e rafforzati i vincoli e le
sanzioni in caso di perdita della destinazione d'uso agricola.
Riordino lessicale
Diversi contenuti della legge vigente sono di difficile
lettura, né i contenuti presentano sempre una diretta correlazione
logica con i titoli.
In generale le norme sono state oggetto di una riscrittura attenta
a promuoverne la facilità di lettura anche ai non addetti ai
lavori, e a chiarire le relazioni fra i diversi dispositivi
procedurali e di contenuto.
Il vigente "Regolamento urbanistico" è stato ridenominato "Piano
operativo" per eliminare la frequente confusione fra regolamento
urbanistico e regolamento edilizio.
Tempi della pianificazione
I tempi medi di formazione degli strumenti di pianificazione
dei Comuni toscani, come rilevato da una indagine Irpet del 2012,
sono di circa sei anni. Tempi così lunghi comportano chiaramente un
deficit di efficacia della pianificazione nel trattare le questioni
rilevanti che si pongono relativamente alla gestione e
trasformazione del territorio, nonché alla possibilità per i
diversi soggetti potenzialmente interessati di aver contezza del
procedimento e della sua evoluzione.
Si è ritenuto di poter individuare in due anni il tempo massimo
necessario per la formazione di uno strumento di pianificazione
dall'avvio del procedimento all'approvazione. Al fine di
scoraggiare tempi che superino questo termine sono state introdotte
restrizioni per gli interventi urbanistici ed edilizi nei Comuni
che, dall'avvio del procedimento di formazione del piano
strutturale o operativo alla sua approvazione, superano i due
anni.
Sono state introdotte alcune procedure semplificate per l'adozione
delle varianti agli strumenti urbanistici e tempi per la loro
approvazione, anche attraverso la riduzione dei tempi previsti per
alcune procedure amministrative, ivi compresi i tempi per le
istruttorie regionali.
Tutela paesaggistica
Relativamente alla tutela paesaggistica la legge risente di una
stesura precedente il Codice dei beni culturali e del paesaggio
attualmente vigente, e dunque non adeguata ai contenuti dello
stesso.
Sono stati perfezionati i riferimenti alla normativa nazionale
vigente in materia di tutela del paesaggio, specificando le valenze
del PIT come piano paesaggistico ai sensi del Codice per i Beni
culturali e il paesaggio. (Piano paesaggistico la cui redazione è
attualmente in corso di completamento, e che prevede azioni non
solo di tutela ma anche di valorizzazione e riqualificazione dei
paesaggi regionali).
Sono stati inoltre specificati i compiti dell'osservatorio
regionale del paesaggio, che avrà il ruolo, tra l'altro, di
promuovere in attuazione della Convenzione europea sul paesaggio la
partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico regionale.
Sono state previste le modalità per l'adeguamento e la
conformazione dei piani comunali al Pit con valenza di Piano
paesaggistico, dopo aver sottoscritto con il Mibact un'importante
intesa semplificatoria.
Infine per quanto riguarda la
Disciplina
edilizia (di competenza dello Stato ma che abbiamo
mantenuto nel corpus della legge su richiesta di Anci), sono
intervenute importanti novità normative, in conseguenza del
1. decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia) convertito nella legge 9 agosto 2013, n.
98);
2. decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive).
In merito al punto 1. si è provveduto fra l'altro a
individuare:
1) la disciplina della ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
2) la definizione delle possibili deroghe al D.M. 1444/1968 in tema
di distanze tra edifici negli interventi di demolizione e
ricostruzione;
3) l'introduzione dell'agibilità parziale degli edifici o porzioni
delle costruzioni;
4) la previsione della possibilità di presentare subito la SCIA la
cui efficacia è differita al momento in cui quelli saranno
acquisiti.
Riguardo al punto 2. si segnala, in particolare, il nuovo concetto
di "Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" di cui all'articolo
23-ter del d.p.r. 380/2001;
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