Codice appalti e recepimento Direttive Europee: a che punto siamo?
Mentre oggi pomeriggio alle 14:30 presso l'Ufficio di Presidenza dell'8a Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato ci sarà il seguito dell'audi...
Mentre oggi pomeriggio alle 14:30 presso l'Ufficio di Presidenza
dell'8a Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del
Senato ci sarà il seguito dell'audizione del Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega
recepimento direttive appalti e concessioni), non possiamo fare a
meno di ricordare che sono passati ormai tre mesi da quando il
provvedimento è stato presentato dal Premier Matteo Renzi e
successivamente assegnato all'8a Commissione.
A distanza di tre mesi continuano a svolgersi le audizioni dei soggetti interessati mentre il termine per il recepimento delle direttive europee si avvicina sempre più. Dei due anni disponibili ne è trascorso quasi uno senza avere ancora neanche la legge delega che dovrebbe essere propedeutica alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisca le nuove direttive.
Ricordo che le tre nuove direttive europee relative ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e settori esclusi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la nuovissima direttiva concessioni sono entrate in vigore il 17 aprile 2014 e gli Stati membri entro il 17 aprile 2016 dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive stesse.
In allegato, il disegno di legge delega presentato dal Governo ed il dossier del Servizio studi del Senato in cui è stato rilevato che il disegno di legge delega nulla dispone circa l'emanazione del "regolamento di attuazione", col suggerimento che "potrebbe essere opportuno valutare la possibilità e l'opportunità di prevedere forme e procedure per addivenire alla contestuale adozione del nuovo codice e del nuovo regolamento", al fine di evitare quanto è successo con l'attuale norma che ha visto l'emanazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) quattro anni dopo l'adozione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006).
Ai rilievi del Servizio studi del Senato sono giunti in ordine sparso anche quelli rilevabili nelle audizioni svoltesi tra dicembre e febbraio in Commissione Lavori Pubblici e che in ordine temporale sono quelle:
L'audizione dei soggetti interessati avrebbe avuto lo scopo da parte della Commissione del Senato di acquisire il pensiero dei soggetti auditi sulle norme contenute nel disegno di legge delega presentato dal Governo ma tra i tanti l'unico documento che ha centrato l'biettivo è quello dell'Ance in cui vengono esaminate le norme di delega contenute nel provvedimento e sulle stesse vengono effettuate puntuali osservazioni.
Differentemente la Rete delle Professioni tecniche ha preferito non entrare minimamente sull'articolato del disegno di legge delega predisponendo un decalogo di buone intenzioni che non ha nulla a che vedere con la legge delega stessa, rifervandosi di offrire il proprio contributo specifico, a fronte di un testo articolato del nuovo "codice dei contratti", in linea con i principi delineati dalla nuova direttiva appalti 2014/24/UE.
Rammento, per ultimo, che la legge delega consta di un unico articolo in cui al comma 1 è precisato che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive europee nel rispetto dei seguenti principi:
A distanza di tre mesi continuano a svolgersi le audizioni dei soggetti interessati mentre il termine per il recepimento delle direttive europee si avvicina sempre più. Dei due anni disponibili ne è trascorso quasi uno senza avere ancora neanche la legge delega che dovrebbe essere propedeutica alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisca le nuove direttive.
Ricordo che le tre nuove direttive europee relative ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e settori esclusi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la nuovissima direttiva concessioni sono entrate in vigore il 17 aprile 2014 e gli Stati membri entro il 17 aprile 2016 dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive stesse.
In allegato, il disegno di legge delega presentato dal Governo ed il dossier del Servizio studi del Senato in cui è stato rilevato che il disegno di legge delega nulla dispone circa l'emanazione del "regolamento di attuazione", col suggerimento che "potrebbe essere opportuno valutare la possibilità e l'opportunità di prevedere forme e procedure per addivenire alla contestuale adozione del nuovo codice e del nuovo regolamento", al fine di evitare quanto è successo con l'attuale norma che ha visto l'emanazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) quattro anni dopo l'adozione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006).
Ai rilievi del Servizio studi del Senato sono giunti in ordine sparso anche quelli rilevabili nelle audizioni svoltesi tra dicembre e febbraio in Commissione Lavori Pubblici e che in ordine temporale sono quelle:
- di Raffaele Cantone Presidente ANAC in data 8/1/2015;
- di Aniem e di Fise-Anip data 13/1/2015;
- di Consip e del Consiglio di Stato in data 14/1/2015;
- del Prof. Fabrizio Fracchia, ordinario di diritto amministrativo in data 15/1/2015;
- della Rete delle Professioni Tecniche in data 20/1/2015;
- dell'Ance in data 12/2/2015.
L'audizione dei soggetti interessati avrebbe avuto lo scopo da parte della Commissione del Senato di acquisire il pensiero dei soggetti auditi sulle norme contenute nel disegno di legge delega presentato dal Governo ma tra i tanti l'unico documento che ha centrato l'biettivo è quello dell'Ance in cui vengono esaminate le norme di delega contenute nel provvedimento e sulle stesse vengono effettuate puntuali osservazioni.
Differentemente la Rete delle Professioni tecniche ha preferito non entrare minimamente sull'articolato del disegno di legge delega predisponendo un decalogo di buone intenzioni che non ha nulla a che vedere con la legge delega stessa, rifervandosi di offrire il proprio contributo specifico, a fronte di un testo articolato del nuovo "codice dei contratti", in linea con i principi delineati dalla nuova direttiva appalti 2014/24/UE.
Rammento, per ultimo, che la legge delega consta di un unico articolo in cui al comma 1 è precisato che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive europee nel rispetto dei seguenti principi:
- divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive;
- compilazione di un unico testo normativo denominato "Codice degli appalti pubblici e delle concessioni" recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive;
- razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
- semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
- trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromi che e successive anche tenendo conto della esigenza di concorrere alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici nonché previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza;
- riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari;
- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;
- revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza;
- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- miglioramento delle condizioni dì accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- disciplina organica della materia delle concessioni e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;
- trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;
- previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.
A cura di arch. Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Audizione Cantone Audizione Aniem Audizione Fise-Anip Audizione Consip Audizione Cons.Stato Audizione Fracchia Audizione Rpt Audizione Ance DDL delega Dossier SenatoLink Correlati
DirettiveIL NOTIZIOMETRO