ANAC: Dall’1 Novembre limitazioni nel rilascio del Codice indentificativo gara (CIG)
Sul sito dell'ANAC è stato pubblicato il Comunicato 10 novembre 2015 del Presidente Raffaele Cantone avente ad oggetto "Entrata in vigore dell'art. 33, comma...
Sul sito dell'ANAC è stato pubblicato il Comunicato 10
novembre 2015 del Presidente Raffaele Cantone avente ad
oggetto "Entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n.
163/06".
Nel comunicato viene precisato che l'attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Nello stesso comma 3bis viene, poi, precisato che l'Autorità non può rilasciare il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di aggregazione con nullità assoluta dei contratti eventualmente stipulati.
Il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato:
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
Nel comunicato viene precisato che l'attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Nello stesso comma 3bis viene, poi, precisato che l'Autorità non può rilasciare il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di aggregazione con nullità assoluta dei contratti eventualmente stipulati.
Il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato:
- a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
- ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro.
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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