Liguria: le novità del nuovo Piano Casa
Dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del 19 ottobre 2015 e la full immersion per la conclusione dell'iter legislativo da parte del Consiglio r...
Dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del 19 ottobre 2015 e la full immersion per la conclusione dell'iter legislativo da parte del Consiglio regionale, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria 23/12/2015, 22 la Legge Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22 recante Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio).
La Legge n. 22/2015, che introduce alcune importanti modifiche al Piano Casa ligure previsto dalla Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49, è entrata in vigore il 7 gennaio 2016 con lo scopo principale di rispondere alle esigenze di promozione e agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio edilizio esistente presentate dai comuni, dalle categorie professionali ed economiche e dagli utenti, con particolare riguardo alla situazione degli immobili in condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.
In riferimento agli interventi di ampliamento di edifici
esistenti, la legge n. 22/2015 ha modificato l'art. 3
della Legge n. 49/2009, prevedendo che sulle volumetrie esistenti
non eccedenti i 1500 metri cubi, nonché
sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi,
sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio
d’uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei
requisiti
igienico‐sanitari
e di rendimento energetico, che siano preordinati a migliorare la
funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato,
nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati:
a) per edifici e pertinenze di volumetria
esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari a 60
metri cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi
e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri
cubi, entro il limite del 20 per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi
e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri
cubi, entro il limite del 10 per cento;
d) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500
metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri
cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200
metri cubi.
Tali interventi di ampliamento che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.
Via libera anche agli interventi di ampliamento con frazionamento dell'unità immobiliare interessata, per i quali viene abrogata la necessità che le unità immobiliari non debbano avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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