Codice appalti: dall'1 Gennaio 2016 in vigore le nuove soglie

L'1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano l...

04/01/2016

L'1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i Regolamenti delegati UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25 novembre scorso. Sono state modificate, a partire dall'1 gennaio 2016, le soglie europee per gli appalti e, quindi, anche gli articoli 28, 215 e 235 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ricordiamo che le tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sono entrate in vigore negli stati membri nel mese di Aprile 2014 e devono ancora essere recepite in ambito nazionale.

Con i tre nuovi Regolamenti devono intendersi, quindi modificate, a partire dall'1/1/2016, le soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nella tabella qui di seguito riportata sono state raffrontate le nuove soglie utilizzabili del prossimo 1 gennaio 2016 con le precedenti relative sia ai lavori che ai servizi e forniture:

 
Soglie
precedenti
Soglie
dall'1 gennaio 2016
Lavori
5.186.000
5.225.000
Servizi e forniture (settori ordinari)
207.000
209.000
Servizi e forniture (amministrazioni statali)
134.000
135.000
Servizi e forniture (settori speciali)
414.000
418.000

Ricordiamo, anche, che le soglie erano state già modificate una prima volta con il Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, una seconda volta con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4 dicembre 2007, una terza volta con il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009, una quarta volta volta con il Regolamento (CE) n. 1251/2011 della commissione del 30 novembre 2011 ed una quinta volta con il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 13 dicembre 2013.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.

In particolare l'articolo 28 del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) deve intendersi, quindi, così modificato:
"1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 209.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici
".

Devono intendersi, anche, modificate le soglie di cui agli articoli 215 e 235 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

In allegato le tre direttive ed il Regolamento che modifica le soglie.

 

A cura di Arch. Paolo Oreto
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