Obbligo di POS per i Professionisti: dall'1 febbraio 2016 sanzioni per chi non si adegua

Dovrebbe essere emanato a breve (entro l'1 febbraio 2016) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle...

28/01/2016

Dovrebbe essere emanato a breve (entro l'1 febbraio 2016) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale saranno disciplinate le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie relative all'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

È quanto prevede l'art. 1, comma 900 della Legge di Stabilità per il 2016 che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), inserendo quanto era stato dimenticato: la sanzione per chi non si adegua. Ricordiamo, infatti, che dal 30 giugno 2014 tutti i professionisti sarebbero stati obbligati ad accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito (obbligo definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014 recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito" - Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014), se non fosse che non erano state previste sanzioni per chi non si fosse adeguato e con la conseguenza che non adempiendo a tale obbligo si sarebbe incorso solo nella "mora del creditore" come stabilito dall'art. 1207 del codice civile, che non libera il debitore dall'obbligazione (leggi articolo).

Nel mese di maggio del 2015 era stato poi presentato il ddl n. 1747, d'iniziativa dei senatori Piero Aiello, Antonio Gentile, Giovanni Bilardi e Ulisse Di Giacomo, recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro" che avrebbe previsto:

  • una sanzione amministrativa di 500 euro per i professionisti che non hanno provveduto a munirsi di adeguati strumenti per accettare pagamenti tramite carta di debito;
  • una sanzione amministrativa di 1.000 euro per i professionisti che entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio non hanno provveduto a comunicare, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata o non si sono adeguate;
  • qualora i professionisti non abbiano ancora provveduto all'adeguamento entro altri 30 giorni dalla sanzione di 1.000 euro, è prevista la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.

Il disegno di legge era stato ritirato a seguito della protesta di tutto il mondo professionale. Adesso, però, non si potrà più scappare dall'obbligo a meno di casi di "oggettiva impossibilità tecnica".

Sull'argomento è intervenuto il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), Maurizio Savoncelli, che in una lettera indirizzata ai Geometri italiani da alcune utili indicazioni, valide per tutti i professionisti.

Intanto, la lettera del Presidente Savoncelli premette che non è intenzione del CNGeGL entrare nel merito della validità delle misure intraprese dalle Istituzioni, che l’attività del geometra, per sua stessa natura e finalità, è tracciabile in ciascun ufficio destinatario della prestazione professionale e che le parcelle dei professionisti possono essere pagate con modalità alternative: contanti sino a 3 mila euro, assegno bancario, bonifico bancario. Ciò premesso, il leader del CNGeGL invita i Geometri italiani ad "adottare comportamenti ispirati all’etica e alla trasparenza, al fine di tutelarsi da eventuali denunce della committenza, magari a fronte dell’interpretazione errata di norme entrate in vigore solo di recente". Per questo motivo "all’atto del conferimento dell’incarico è opportuno indicare chiaramente – oltre quanto già previsto – la modalità di pagamento della prestazione d’opera concordata con il committente".

Sarà nostra cura darvi tempestiva informazione della pubblicazione del decreto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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