Fondi Europei, l’attività del libero professionista costituisce attività di impresa?
La Legge di Stabilità per il 2016 ha dato la possibilità ai liberi professionisti di accedere ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e ...
La Legge di Stabilità per il 2016 ha dato la possibilità ai liberi professionisti di accedere ai Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020.
L'art. 1, comma 821 della Legge n. 208/2015 ha, infatti, previsto l'estensione ai liberi professionisti dei Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Per poter accedere a questi fondi, però, è stato necessario prevedere l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.
Recentemente, il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso che riguardava proprio le peculiarità organizzative e strutturali tali da poter assimilare uno studio professionale a “impresa”.
Con la sentenza n. 16388 del 27 gennaio 2016 il Consiglio di Stato è intervenuto in merito al ricorso presentato contro una precedente sentenza del TAR che aveva confermato l'esclusione di uno studio professionale da un bando per l'accesso a dei contributi in cui era prevista l'esclusione di professionisti o associazioni professionali.
In primo grado, il TAR, pur rilevando che in linea di principio il requisito dell’organizzazione di uno studio professionale non poteva essere limitato al mero supporto del lavoro del singolo lavoratore intellettuale, avvicinandosi dunque strutturalmente alla piccola impresa, affermava che permanevano rilevanti differenze tra le due tipologie. In appello, lo studio professionale ricorrente rilevava che il bando escludeva dai contributi le attività dei professionisti che non fossero dotati di una struttura organizzativa mentre sarebbero rimaste escluse le attività svolte senza l’ausilio di detta struttura.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’esclusione delle attività dei professionisti, inserita con riguardo alle imprese di servizi alla produzione che svolgono attività ricomprese nei codici della “Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991” non comporta un’esclusione pura e semplice di tali attività. Il bando in questione ammetteva che i soggetti che potevano presentare domanda di contributo sono le imprese, singole o associate, iscritte al registro delle imprese attive e rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa.
La domanda, dunque, riguarda la possibilità che l’attività del libero professionista possa costituire o meno attività di impresa, se essa possa talvolta rientrarvi e assumere allora quelle vesti imprenditoriali. Secondo il bando, ciò può accadere ma anche secondo i principi generali, per le caratteristiche concrete rivestite dalla singola attività libero-professionale, che per questo deve essere esercitata attraverso una adeguata struttura aziendale organizzata, requisito unico e necessario per raggiungere il risultato richiesto.
Il Consiglio di Stato ha ricordato una precedente sentenza della Cassazione (Sez. Lavoro, 16092/2013) per la quale “Uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista. Nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, deve trattarsi di una distinta e assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In tale evenienza l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la qualificazione come imprenditore”.
Secondo il CdS va verificato se lo studio professionale possieda quelle peculiarità organizzative e strutturali tali da poterlo assimilare ad una “impresa”. In particolare, l'assenza di quella struttura aziendale che è l’ossatura dell’impresa, fa si che la somma di singoli professionisti non ha nulla a che fare con una piccola impresa. In definitiva, il CdS ha rilevato come il requisito di impresa debba essere valutato "caso per caso".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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