Dal 2021 Periti industriali solo con laurea
Potrà diventare perito industriale solo chi sarà in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 g...
Potrà diventare perito industriale solo chi sarà in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Il 25 maggio 2016 l'Assemblea della Camera ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 42/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" (Gazzetta Ufficiale 29/03/2016, n. 73), trasmesso dal Senato 12 maggio 2016, ed esaminato dalla VII Commissione dal 17 al 19 maggio 2016, senza apportare modifiche.
Tra le altre cose, l'art. 2-ter del decreto legge coordinato diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l'ammontare di tali crediti non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri.
L'aspetto più interessante è contenuto nell'art. 1-septies che interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. Viene anche prevista una disciplina transitoria, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.
"Con questo principio - ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giampiero Giovannetti - il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo".
Come spiegato in una nota del CNPI, "il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all’albo di categoria, non spetterà più “ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici”, ma “a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01. Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee".
“Finalmente - ha aggiunto il Presidente del CNPI - possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche assecondando anche quanto stabilito dal “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf”, approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12”, che prevede per l’esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia”.
Secondo il CNPI la norma rappresenterebbe un vantaggio anche per gli attuali iscritti all’albo con diploma che potranno usufruire del principio dell’assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati al livello superiore.
“Quindi - continua Giovannetti - nulla cambia per gli attuali iscritti all’albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei”.
“Siamo molto soddisfatti del risultato - ha chiuso infine Giovannetti - e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
D.L. n. 42/2016IL NOTIZIOMETRO