Canone RAI in bolletta: l’Agenzia delle Entrate fa piena luce
Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo all...
Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016,
l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori
chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo
all’individuazione delle utenze addebitabili e alla determinazione
degli importi, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di
fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al
pagamento.
Utenze addebitabili
Sono individuate dall’articolo 3 del Regolamento adottato con
decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il Mef.
Come è noto, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo,
che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del
canone.
La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono individuate o
direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, in
base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai
contratti della tipologia “altri clienti domestici”, le cui
informazioni sono disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2
del Regolamento).
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi
televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali,
l’addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si
verifica per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti
residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà
addebitato sull’utenza di residenza.
La voltura non comporta particolari variazioni, se non la
disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la
voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da
riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia
già un’utenza addebitabile.
La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che nella
prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente
addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in sede di prima
applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che
risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.
Importi da addebitare
Il canone Tv è di 100 euro annui.
Per gli utenti di energia elettrica residenziale, il pagamento
avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le
rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il
primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Ai fini dell’addebito, si tiene conto della dichiarazione
sostitutiva per superare la presunzione di detenzione
dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza
elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone.
La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che indicano,
caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.
Casi particolari
L’Agenzia, inoltre, fornisce precisazioni su singole questioni
relative al primo anno di addebito, descrivendo il caso e la regola
da applicare. Ad esempio, il contribuente con una fornitura
residente attiva dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva il 1° luglio
2016, pagherà il canone da gennaio a luglio e poi prosegue con
ratei mensili. E ancora, il contribuente che ha una fornitura
residente attivata successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il
30 settembre 2016, pagherà il canone dalla rata del mese di
attivazione.
Dichiarazioni sostitutive
Il contribuente che ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate,
tramite l’apposito modello, la sussistenza di altra utenza
elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone.
Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine, in
quali casi e in che misura è dovuto il canone dai contribuenti che
hanno presentato la dichiarazione di non detenzione, in ragione
della data di attivazione dell’utenza e di quella di presentazione
della dichiarazione stessa.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
IL NOTIZIOMETRO