Manovrina, arriva l'OK definitivo del Senato

Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2853 di ...

16/06/2017

Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (cosiddetta "manovrina").

Ricordiamo che il ddl aveva ricevuto la fiducia della Camera dei Deputati lo scorso 1 giugno 2017 e che il 14 giugno 2017 era stato licenziato dalla Commissione Bilancio dopo l’esame di circa 800 emendamenti, nessuno dei quali approvato, e di 200 ordini del giorno.

OK al Fondo progettazione per zone sismiche

Tra le disposizioni più interessanti per i professionisti del settore tecnico, segnaliamo l'art. 41-bis rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico" che prevede un fondo complessivo di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (5 milioni di euro per l’anno 2017, 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019) da destinare ai Comuni nelle zone a rischio sismico 1, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato, entro il 15 novembre per l’anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

La norma consente ai comuni beneficiari del contributo di procedere all'affidamento della progettazione anche attraverso convenzioni con Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti e società da esse controllate, con oneri a carico del contributo concesso. Il comma 8 dell'art. 41-bis prevede, infatti, che al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, gli stessi possono avvalersi, nell’ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società INVITALIA Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate. Convenzioni i cui dettagli sono tutti da chiarire.

OK agli interventi di restauro e di risanamento conservativo con modifica della destinazione d’uso

Altra norma interessante è quella contenuta nell'art. 65-bis recante "Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Modifica resa "necessaria" dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione (leggi articolo) che ha bloccato numerosi lavori in tutta Italia. In particolare, secondo gli ermellini i lavori che trasformano l’utilizzo di un immobile storico, anche attraverso piccole opere dotate di SCIA asseverate da un professionista abilitato, devono essere classificati tra le categorie di lavori soggetti a permesso edilizio comunale.

Con la modifica all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia (D.P.R: n. 380/2001) vengono ammesse nel restauro e risanamento conservativo anche le modifiche di destinazione d'uso, purché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e ammesse dal PRG.

Nel dettaglio, con la modifica (se verrà approvata) il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c) diventerà:

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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