Codice dei contratti e Massimo ribasso: il correttivo "libera" piccoli appalti
Per i lavori da 40.000 fino a un milione dì euro può applicarsi le procedura negoziata con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusi...
Per i lavori da 40.000 fino a un milione dì euro può applicarsi le procedura negoziata con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte. Mentre, per i lavori da 1 a 2 milioni di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte. In entrambe i casi è fermo l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.
A chiarire definitivamente i dubbi di tante stazioni appaltanti, sbloccando di fatto tanti piccoli appalti, sono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in uno scambio di missive in cui si fa luce sulla modifica apportata dal correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) all'art. 65, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
In particolare, il MIT rilevando le richieste di chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici ha inviato all'ANAC una richiesta di parere, formulando nella stessa una sua interpretazione. Nella sua risposta l'ANAC ha confermato che la formulazione rappresentata dal MIT è l'unica rispondente ai criteri di ragionevolezza e, dunque, pienamente condivisibile.
L'ANAC ha confermato che la nota del MIT circoscrive l'impatto della modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo, escludendo qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente che rimangono, per il sottosoglia, quelle previste dall'art. 36 del Codice. Dunque, è possibile utilizzare il criterio del massimo ribasso anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro.
Nella sua interpretazione, infatti, il MIT, dopo una breve analisi normativa, aveva concluso che l'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice deve essere interpretato nel senso che:
- per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro può applicarsi le procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) e c) con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;
- per i lavori da 1 a 2 milioni di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.
Ad avviso del MIT, il legislatore ha inteso consentire l'utilizzo del criterio del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di due milioni di euro, innalzando, in tal modo, quella originariamente prevista fino a un milione di euro. Il rinvio reciproco operato dall'articolo 95, comma 4 e dall'articolo 36, comma 2, lettera d) serve a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto l'innalzamento della soglia è stato previsto dal legislatore soltanto per derogare all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un milione e due milioni di euro. Ciò è avvalorato anche dalle modifiche apportate all'art. 36, comma 7, secondo periodo, laddove il riferimento "all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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