Elenco Professionisti per servizi di verifica della progettazione di importo inferiore a 100.000 euro
SCADENZA 11/05/2012
Elenco dei soggetti abilitati alla attività di verifica dei
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
Categorie
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o
superiore a 20 milioni di euro [comma 1 lettera a) dell'art.48 del
DPR 207/2010]
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore
a 20 milioni di euro [comma 1 lettere b1) e b2) dell'art.48 del DPR
207/2010]
C) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore
a 1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00 per opere
a rete. [comma 2 dell'art.48 del DPR 207/2010]
Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione
Possono presentare domanda i soggetti indicati all'art. 112 comma 5
lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare i soggetti
di cui all'art. 48 comma 1 lettera a) e b) e comma 2 del DPR
207/2010 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché degli ulteriori
requisiti richiesti dall'art.50 del DPR 207/2010 e dalla vigente
normativa di settore, da documentare all'atto della presentazione
della domanda o da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
In particolare possono presentare istanza al presente avviso :
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o
superiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettera
a) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le
disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2
del DPR 207/2010. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta
separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e
finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste
potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito
al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata
mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne
garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi
dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento
dell'incarico , in relazione alla progettazione dell'intervento da
verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di
cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e di non avere in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di
natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti
esterni. I predetti Organismi di ispezione dovranno altresì
impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non
intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettere
b1) e b2) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
1) i soggetti di cui al para precedente lettera A) e con le
predette limitazioni;
2) i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),
f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema
interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso
della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001,
rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale
certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal
decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da
garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale
tra le attività ispettive ed altre attività con queste
potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito
al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata
mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne
garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti
dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento
dell'incarico, in relazione alla progettazione del singolo
intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di
incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e
di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I soggetti dovranno altresì impegnarsi, al
momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti
nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni
successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio
tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può
accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del
sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma
UNI EN ISO 9001.
C) Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a €.1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche
di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad
€.5.278.000,00 per opere a rete.
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a
€.1.000.000,00 di euro per opere puntuali , e per verifiche di
progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00
per opere a rete, potranno concorrere all'affidamento
dell'attività' di verifica anche i soggetti di cui all'articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice non in
possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO
9001.
Responsabile del Procedimento: Ing. Lucio Eugenio