Elenco professionisti per incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
SCADENZA 12/03/2012
La Provincia di Savona, ai sensi degli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 267 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010, intende affidare incarichi
professionali di servizi attinenti all'architettura e ingegneria
(di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,
verifica elaborati progettuali, altre attività
tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso
d'opera o statici) di importo inferiore ad euro 100.000,00 ai
soggetti di cui all'articolo 90 sopra citato previa formazione di
apposito elenco.
Tipologie di incarico - classi e categorie
Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito
indicate:
1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere di
ingegneria naturalistica;
2. studi ed indagini idrologici ed idraulici;
3. studi ed indagini geologici e geotecnici;
4. elaborati ed indagini bionaturalistiche per studi di
incidenza;
5. studi ed indagini archeologici;
6. studi ed indagini architettonici;
7. progettazione reti di telecomunicazione;
8. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere
idrauliche, fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica;
9. predisposizione di piani di caratterizzazione di un'area da
bonificare, ivi compresa eventuale analisi di rischio;
10.progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere
stradali;
11.studi ed indagini relativi a flussi di traffico veicolare;
12.progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti
(illuminazione, riscaldamento / climatizzazione);
13.studi ed indagini illuminotecnici ed impiantistici;
14.progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti
di produzione energia fonti rinnovabili;
15.progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere
strutturali; indagini sismiche;
16.studi di impatto ambientale;
17.progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di sistemi di
abbattimento e/o contenimento acustico;
18.valutazioni di impatto acustico e clima acustico
previsionale;
19.pratiche espropriative e catastali (frazionamenti, stati di
consistenza, stime, perizie);
20.certificazione energetica e calcolo energetico degli
edifici;
21.progettazione di interventi di adeguamento alla normativa
antincendio;
22.rilievi topografici e strumentali;
23.elaborazione e redazione di cartografia tematica;
24.redazione grafica di elementi progettuali;
25.direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e
contabilità lavori;
26.coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e di collaudo;
27.attività di verificatore di progetti;
28.collaudi tecnico/amministativi, statici, impiantistici, finali o
in corso d'opera;
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione richiesti (ai
sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006)
- i professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla
normativa vigente;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e), f), fbis) e h) dell'articolo 90, comma 1 del
decreto legislativo n. 163/2006;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria secondo quanto disciplinato dalla lettera h)
dell'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del decreto
legislativo 163/2006, nonché degli articoli 254 e 255 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente
il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di
divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero
raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1
lettera g) del decreto legislativo 163/2006 devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;
il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza
per la presentazione delle domande di inserimento negli
elenchi.
E' fatto divieto di richiedere l'iscrizione in più di un
raggruppamento temporaneo.
E' fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l'iscrizione
come singolo professionista e, contemporaneamente, come componente
di una associazione o società di professionisti o di una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 254 comma 3 e dall'articolo 255 comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più
attività tra quelle sopra elencate.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono
essere indicati nominativamente i soggetti che in caso di
affidamento svolgeranno l'incarico con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'articolo 253 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
- possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere
le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio,
abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini
professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di
settore).
Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui
affidare l'incarico o a cui trasmettere la lettera d'invito, il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi
di cui all'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di
coloro che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo
professionale;
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro
affidati;
d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non
veritiere;
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'articolo 90 comma 8 e
al'articolo 141 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006.