Affidamento di incarico - procedura ristretta

Incarico per progettazione definitiva degli interventi del programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Ist. Magistrale Pieralli, Perugia

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Perugia - Area Edilizia


Codice CPV: 71221000
SCADENZA 01/02/2018
ALLEGATI AL BANDO

Incarico per progettazione definitiva degli interventi del programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Ist. Magistrale Pieralli, Perugia.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Perugia.

Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 587.929,75 euro

Opzioni
Possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori (Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione). Ist. Magistrale Pieralli, Perugia.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 100 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Cauzioni e garanzie richieste:
La garanzia provvisoria verrà richiesta ai 10 concorrenti sorteggiati successivamente in sede di lettera di invito.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ministeriali giusta ordinanza commiss. n. 33/2017.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle forme ivi previste.

Condizioni di partecipazione

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art. 1 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di professionisti: requisiti di cui all’art. 2 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 2 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art. 4 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo,
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE. Requisiti di cui all’art. 5 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- regolarità contributiva: requisiti di cui all’art. 8 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare.
Requisiti di capacità tecnica, struttura operativa e unità di personale.
I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo albo/ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati e abilitati a termini di legge. Dovranno essere inoltre a pena di esclusione essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 33 del 11.07.2017.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 che dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3, e art. 255, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Di seguito vengono indicate le unità minime di personale tecnico necessario per partecipare alla presente procedura di gara:
Struttura operativa.
a) attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Con riferimento a tali attività, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro progettazione» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, competenze in materia di costruzioni di edifici scolastici e di interventi di miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti anche in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il «Gruppo di lavoro progettazione», fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di coordinatore delle prestazioni specialistiche delle strutture, delle opere di edilizia e degli impianti meccanici a fluido, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42,
- un ingegnere laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di progettista delle strutture,
- un tecnico laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di geologo,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza maturata nel campo della progettazione degli impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni di progettista degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione può coincidere con una delle figure professionale sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge. Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un geologo, in quanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del codice degli appalti, non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica; si precisa che la relazione geologica è già stata redatta e viene messa a disposizione del nucleo di progettazione, ma potrebbe essere necessario effettuare ulteriori approfondimenti e quindi integrare la stessa, in funzione delle specifiche esigenze progettuali e pertanto, in tale circostanza, il subappalto è ammesso solo per le prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e geotecniche;
b) attività opzionali di direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo. Con riferimento a tali attività opzionali, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, competenze in materia di miglioramento ed adeguamento alle norme tecniche sulle costruzioni degli edifici scolastici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il «Gruppo di lavoro», fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di direttore dei lavori,
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di controllo aggiornamento degli elaborati di progetto, controllo compatibilità delle opere eseguite con gli aspetti tutelati in materia di beni monumentali, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza maturata nel campo della progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni direttore operativo degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può coincidere con una delle figure professionale sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge. Sarà eventualmente richiesta la presenza giornaliera di un professionista in cantiere.

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Importo totale stimato delle prestazioni professionali pari a 587 929,75 Euro (comprensivo delle attività opzionali della fase di esecuzione dei lavori per un importo massimo di 314 535,60 Euro; i servizi della fase di progettazione che saranno assegnati hanno un valore stimato di 273 394,15 Euro l’importo indicato comprende anche le spese forfetarie che sono state fissate al 15 %), calcolato in funzione delle seguenti categorie di opere (le cifre indicate sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali par al 4 % e dell’IVA pari al 22 %).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi.
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, di seguito elencati:
- fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), al netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e quindi pari almeno a 1 175 859,50 Euro.

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Categorie d’opera Id. opere D.M. 143/2013 Corrispondenza classi e categorie L. 143/1949 Grado di complessità Stima dei lavori per categoria.
Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50; 994 347,90 Euro.
Strutture S.04 IX/b 0.90; 1 988 695,80 Euro.
Strutture speciali S.05 IX/c 1.05; 710 248,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75; 236 749,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85; 331 449,30 Euro.
Impianti elettrici speciali IA.04 III/c 1.30; 473 499,00 Euro.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori > 1 988 695,80 Euro,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori > 3 977 391,60 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 1 420 497,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 473 499,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 662 898,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 946 998,00 Euro;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di due servizi di ingegneria e di architettura (c.d. «servizi di punta») relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 795 478,32 Euro,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 1 590 956,64 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 568 198,80 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 189 399,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 265 159,44 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 378 799,20 Euro.
NOTA BENE: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti il requisito di cui alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura) - i c.d. «servizi di punta» - non è frazionabile, e deve, pertanto, essere necessariamente posseduto integralmente da un solo soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale RTP;
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a cinque unità e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa). Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere pari a cinque unità da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza; solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali, il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità;
d) per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a cinque unità (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa) e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza. Solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità.
Si precisa che:
- così come stabilito nelle linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati,
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati,
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n5 del 27.7.2010),
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali,
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura,
- ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto,
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, secondo quanto riportato nelle linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è dato dalla sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze,
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

Tipo di procedura: Ristretta

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 10
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Sorteggio pubblico.

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Informazioni complementari
Requisiti di idoneità professionale, requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari (Pieralli, Via del Parione).
Importo a base di gara: 587 929,75 Euro (comprensivo delle attività opzionali della fase di esecuzione dei lavori per un importo massimo di 314 535,60 Euro; i servizi della fase di progettazione che saranno assegnati hanno un valore stimato di 273 394,15 Euro l’importo indicato comprende anche le spese forfetarie che sono state fissate al 15 %), calcolato in funzione delle seguenti categorie di opere (le cifre indicate sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali par al 4 % e dell’IVA pari al 22 %):
Categorie d’opera Id. opere D.M.143/2013 Corrispondenza classi e categorie L.143/1949 Grado di complessità Stima dei lavori per categoria.
Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50; 994 347,90 Euro.
Strutture S.04 IX/b 0.90; 1 988 695,80 Euro.
Strutture Speciali S.05 IX/c 1.05; 710 248,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75; 236 749,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85; 331 449,30 Euro.
Impianti Elettrici Speciali IA.04 III/c 1.30; 473 499,00 Euro.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dai seguenti sotto-paragrafi.
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art. 1 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di professionisti: requisiti di cui all’art. 2 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 2 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art. 4 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo,
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE: requisiti di cui all’art. 5 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- regolarità contributiva: requisiti di cui all’art. 8 del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati nel presente disciplinare.
Requisiti di capacità tecnica, struttura operativa e unità di personale
I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo albo/ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati e abilitati a termini di legge. Dovranno essere inoltre a pena di esclusione essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 33 del 11.7.2017.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 che dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3, e art. 255, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Di seguito vengono indicate le unità minime di personale tecnico necessario per partecipare alla presente procedura di gara.
Struttura operativa:
a) attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Con riferimento a tali attività, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro progettazione» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, competenze in materia di costruzioni di edifici scolastici e di interventi di miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti anche in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il «Gruppo di lavoro progettazione», fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di coordinatore delle prestazioni specialistiche delle strutture, delle opere di edilizia e degli impianti meccanici a fluido, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- un ingegnere laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di progettista delle strutture,
- un tecnico laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di geologo,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza maturata nel campo della progettazione degli impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni di progettista degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; tale figura può coincidere con una delle figure professionale sopra indicate se in possesso dei requisiti di legge).
Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un geologo, in quanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del codice degli appalti, non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica; si precisa che la relazione geologica è già stata redatta e viene messa a disposizione del nucleo di progettazione, ma potrebbe essere necessario effettuare ulteriori approfondimenti e quindi integrare la stessa, in funzione delle specifiche esigenze progettuali e pertanto, in tale circostanza, il subappalto è ammesso solo per le prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e geotecniche;
b) attività opzionali di direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo. Con riferimento a tali attività opzionali, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura, e che possieda, di costruzioni di edifici scolastici e di intervento di miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti anche in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso degli specifici requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il «Gruppo di lavoro», fermo restando il possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti competenze:
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di direttore dei lavori,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale), avente funzioni di controllo aggiornamento degli elaborati di progetto, controllo compatibilità delle opere eseguite con gli aspetti tutelati in materia di beni monumentali, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B (laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza maturata nel campo della progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni direttore operativo degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; tale figura può coincidere con una delle figure professionale sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge).
Sarà eventualmente richiesta la presenza giornaliera di un professionista in cantiere.
Requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi:
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, di seguito elencati:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), al netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e quindi pari almeno a 1 175 859,50 Euro;
b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori > 1 988 695,80 Euro,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori > 3 977 391,60 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 1 420 497,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 473 499,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 662 898,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 946 998,00 Euro;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di due servizi di ingegneria e di architettura (c.d. «servizi di punta») relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 795 478,32 Euro,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 1 590 956,64 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori > 568 198,80 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 189 399,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 265 159,44 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 378 799,20 Euro.
NOTA BENE: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti il requisito di cui alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura) - i c.d. «servizi di punta» - non è frazionabile, e deve, pertanto, essere necessariamente posseduto integralmente da un solo soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale RTP;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (sulla GUCE), - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a cinque unità e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa). Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere pari a cinque unità da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza; solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali, il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità;
e) per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a cinque unità (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa) e non superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza. Solo nel caso in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure professionali il numero di tecnici che svolgono nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità.
Si precisa che:
- così come stabilito nelle linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati,
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati,
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP no 5 del 27.7.2010),
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali,
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura,
- ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto,
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, secondo quanto riportato nelle linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è dato dalla sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze,
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
Modalità per la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e documentazione utile per la loro dimostrazione: il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara dovrà essere dichiarato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (autocertficazioni), a pena di inammissibilità.
La Provincia di Perugia effettuerà le verifiche sulle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché procederà a richiedere agli operatori economici, ai sensi dell’art. 86 del medesimo decreto, la seguente documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:
- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso per un importo minimo, al netto di IVA e contribuzioni, pari a due volte a base di gara quindi pari a 1 175 859,50 Euro,
- elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi», lett. B, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima,
- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lett. C, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima,
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a cinque unità indicate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lett. D,
- per i professionisti singoli e associati documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 5 (cinque) unità indicate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lett. E.
Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi ordinari/GEIE: nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari/GEIE, i requisiti finanziari e tecnici di cui al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lettere a), b, c), d) ed e), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento in ogni caso nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti),
- il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, costituito o costituendo, tra due o più soggetti, deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti «Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», ed in particolare di quelle di cui all’art. 4, in forza del quale i raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti,
- il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della parte IV, delle linee guida ANAC n. 1, di attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. «servizi di punta») e di cui al paragrafo 13.2, lett. c), del presente disciplinare, non è frazionabile e pertanto deve essere necessariamente posseduto per intero da uno solo dei soggetti raggruppati.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di avvalimento: qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo sopra riportati, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del codice, dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste dal successivo paragrafo 15.1 per il caso di avvalimento.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'affidamento in appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
N.B. Non è mai ammesso avvalimento in relazione:
- ai requisiti generali previsti all’art. 80 del codice,
- ai requisiti di idoneità professionale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, lett. g), del codice nei confronti dei sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo.
Riserva di aggiudicazione: la Provincia di Perugia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione della stessa, anche in relazione alla eventuale mancata realizzazione degli strumenti di finanziamento (come meglio specificato al paragrafo «informazioni complementari»), senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. La Provincia di Perugia si riserva, comunque, di non aggiudicare i lavori di cui al presente bando di gara per sopravvenute necessità di pubblico interesse.

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