Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del castello di Melfi
SCADENZA 11/04/2014
Codice CPV: 45454100
L'appalto riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle
opere di restauro, infrastrutturali-impiantistiche e di
allestimento museale del Museo Archeologico Nazionale del Melfese
ubicato nel Castello di Melfi, sulla base del progetto definitivo
redatto dalla Stazione Appaltante. Il progetto esecutivo dovrà
essere redatto dall'appaltatore tenuto conto del progetto
definitivo e delle opere migliorative/aggiuntive offerte in sede di
gara.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Melfi (PZ).
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto:
1 373 070,33 Euro di cui 26 009,70 Euro per oneri per la
progettazione esecutiva, 23 715,42 Euro per lavori in economia, al
netto di spese generali e utili, non soggetti a ribasso, 58 713,03
Euro per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso e 173.10 Euro per costi di sicurezza aziendali
in economia non soggetti a ribasso.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 441 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 75
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., ed in conformità al DM 12.3.2004 n.
123, pari al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori costituita
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 7.1 del
presente bando; si applica il comma 7 dell'art. 75 del D.L.vo
163/06 e s.m.i.;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia
di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
c) impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi a carico del MiBACT: Deliberazione CIPE n. 38 del
23.3.2012.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti
di cui all'art. 34 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. Tutti i soggetti
partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati,
all'atto dell'offerta devono possedere l'attestazione per attività
di costruzione o di progettazione e costruzione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al titolo III del D.P.R.
207/2010. regolarmente autorizzata e in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere
generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro
attribuite secondo gli importi di cui al punto 3.4.1, nonché
dimostrare il possesso dei requisiti progettuali di cui al punto 7
del Disciplinare di gara. I concorrenti in possesso di attestazione
SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, in caso di
mancato possesso di uno o più requisiti progettuali, dovranno
associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti di
cui al punto 7 del Disciplinare di gara.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di
sola costruzione, devono necessariamente soddisfare il possesso dei
requisiti di cui al punto 7 del Disciplinare di gara associando o
individuando un progettista in possesso di detti requisiti. I
concorrenti devono essere altresì in possesso della certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di
validità, ai sensi dell'art.63, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 40,
comma 3, lett. a) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater),
del Codice,
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art.6 del D.L.vo 159/2011 e s.m.i. oppure
l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un
convivente,
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.L.vo 159/2011 e
s.m.i.,
- l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1
bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383, come sostituito dal
decreto legge 25.9.2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266. Agli operatori economici
concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete. È altresì vietato, ai sensi dell'art. 37, comma
7 secondo periodo del Codice, ai consorziati indicati per
l'esecuzione da un consorzio, di cui all'art. 34 comma 1 lettera
b), partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
È infine vietato, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del Codice, ai
consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui
all'art. 34 comma 1 lettera c), partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che
si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali
sussistono:
- le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente
punto,
- le cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8 del Codice e
all'art. 253 del Regolamento,
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del
Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di
società professionali.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I concorrenti devono essere in possesso di attestazione,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi
dell'articolo 61 del Regolamento.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica
di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.
61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete
e per i consorzi di imprese, di tipo orizzontale, di cui all'art.
34, comma 1 lettera d), e),e-bis) e f) del Codice, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all'intero raggruppamento.
L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete
e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 34,
comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella
misura indicata per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria
prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte
da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso
di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti
accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di
qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento
prodotto in originale o in copia conforme.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di
rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente
la qualificazione in classifica II.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea,
qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione,
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III,
parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 47 del
Codice e dell'art.62 del Regolamento, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente
singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi
dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di
esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la
documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del
Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla
gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
7.2. Requisiti speciali per la progettazione.
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti
previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui
all'art. 267 del Regolamento, documentati, qualora siano in
possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione,
sulla base della attività di progettazione della propria struttura
tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti
requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i
concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola
costruzione, esclusivamente sulla base della attività di
progettazione di progettisti indicati o associati.
I progettisti devono aver espletato negli ultimi dieci anni servizi
di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo
complessivo di 1 347 060,63 Euro (euro
unmilionetrecentoquarantasettemilasessanta/63) ed appartenenti alle
seguenti classi e categorie:
- 572 651,75 Euro I d,
- 451 340,46 Euro III c,
- 323 068,42 Euro I e.
I servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento valutabili sono
quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione
dei lavori ad essa relativi.
L'esecuzione dei predetti servizi deve essere stata realizzata solo
su beni culturali.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo