Realizzazione del nuovo blocco operatorio diagnostica e farmacia del Dipartimento ad alta specialità "DEAS", dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
SCADENZA 09/12/2014
Codice CPV: 71330000
Affidamento delle attività di direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.
81/08 e smi, per intervento «realizzazione del nuovo blocco
operatorio diagnostica e farmacia del Dipartimento ad alta
specialità "DEAS", dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
di Firenze».
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Firenze.
Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 589 099,20 Euro
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Per quanto attiene all'attività di direzione lavori, misurazione e
contabilità:
a) all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui
all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo globale di lavori (IVA
esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a due volte il
corrispondente importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e,
pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I c di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto dei lavori:
11 538 084,20 Euro (5 769 042,10 x 2)
- opere appartenenti alla classe e categoria III b, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
5 075 240,20 Euro (2.537.620,10 x2)
- opere appartenenti alla classe e categoria III c, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
5 909 846,96 Euro (2 954 923,48 x 2)
b) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui
all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo totale non inferiore a 0,60
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetti dell'affidamento, e, pertanto, pari
a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I c di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto dei lavori:
3 461 425,26 Euro (5 769 042,10 x 0,60)
- opere appartenenti alla classe e categoria III b, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
1 522 572,06 Euro (2 537 620,10 Euro x 0,60)
- opere appartenenti alla classe e categoria III c, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
1 772 954,09 Euro (2 954 923,48 Euro x 0,60)
Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di
Raggruppamento temporaneo di professionisti, ogni singolo servizio
dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti
raggruppati in modo tale che sia possibile ricondurre il requisito
ad un singolo professionista (art. 261 c.8 D.P.R. 207/2010).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti a) e b) - a pena di
esclusione - dovrà essere fornito, oltre all'importo, la
descrizione della prestazione il/i soggetto/i che ha/hanno svolto
il servizio con le relative eventuali percentuali di partecipazione
ed il Committente:
Per quanto attiene all'attività di coordinamento in materia di
sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92, D.Lgs. 81/08
aa) all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di
cui all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali per un importo globale di lavori (IVA
esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a due volte il
corrispondente importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e,
pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I c di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto dei lavori:
11 538 084,20 Euro (5 769 042,10 x 2)
- opere appartenenti alla classe e categoria III b, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
5 075 240,20 Euro (2 537 620,10 x 2)
- opere appartenenti alla classe e categoria III c, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
5 909 846,96 Euro (2 954 923,48 Euro x 2)
bb) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui
all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un
valore 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetti dell'affidamento, e,
pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I c di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto dei lavori:
3 461 425,26 Euro (5 769 042,10 x 0,60)
- opere appartenenti alla classe e categoria III b, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
1 522 572,06 Euro (2 537 620,10 x 0,60)
- opere appartenenti alla classe e categoria III c, di cui all'art.
14 L. 143/49 importo presunto dei lavori:
1 772 954,09 Euro (2 954 923,48 Euro x 0,60)
Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di
Raggruppamento temporaneo di professionisti, ogni singolo servizio
dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti
raggruppati in modo tale che sia possibile ricondurre il requisito
ad un singolo professionista (art. 261 c. 8 D.P.R. 207/2010).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti aa) e bb) - a pena
di esclusione - dovrà essere fornito, oltre all'importo, la
descrizione della prestazione il/i soggetto/i che ha/hanno svolto
il servizio con le relative eventuali percentuali di partecipazione
ed il Committente:
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, c.1 lett.
g) D.Lgs 163/2006, i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti ai sensi dell'art. 261 c. 7 D.P.R. 207/2010. I GEIE e gli
studi associati ex l. 1815/39 sono ammessi a partecipare alla gara
alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di
concorrenti.
Si precisa che:
- i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente,
salvo quanto previsto per il servizio di coordinamento sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; tale requisito può essere soddisfatto
anche con l'indicazione di uno o due servizi in corso di esecuzione
alla data di presentazione dell'offerta, i cui lavori siano stati
contabilizzati almeno per l'importo di 6 756 951,41 Euro.
Per quanto attiene all'attività di direzione lavori, per
installazione attrezzature sanitarie:
A) all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di cui
all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo globale di lavori (IVA
esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta il
corrispondente importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e,
pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I e di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto delle attrezzature:
14 409 376,04 Euro
B) di avere svolto negli ultimi 10 anni due servizi di cui all'art.
252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo totale non inferiore a 0,60
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetti dell'affidamento, e, pertanto, pari
a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I e di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto dei lavori:
8 645 625,62 Euro (14 409 376,04 x 0,60)
Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di
Raggruppamento temporaneo di professionisti, ogni singolo servizio
dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti
raggruppati in modo tale che sia possibile ricondurre il requisito
ad un singolo professionista (art. 261 c. 8 D.P.R. 207/2010).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti A) e B) - a pena di
esclusione - dovrà essere fornito, oltre all'importo, la
descrizione della prestazione il/i soggetto/i che ha/hanno svolto
il servizio con le relative eventuali percentuali di partecipazione
ed il Committente:
Per quanto attiene all'attività di coordinamento in materia di
sicurezza per l'installazione attrezzature sanitarie ex art. 92,
D.Lgs. 81/08
AA) all'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di
cui all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali per un importo globale di lavori (IVA
esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta il
corrispondente importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e,
pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I e di cui all'art. 14
L. 143/49 importo presunto delle attrezzature:
14 409 376,04 Euro
BB) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui
all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un
valore compreso tra 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetti dell'affidamento,
e, pertanto, pari a:
- opere appartenenti alla classe e categoria I e di cui all'art. 14
L. 143/49 importo delle attrezzature:
8 645 625,62 Euro (14 409 376,04 x 0,60)
Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di
Raggruppamento temporaneo di professionisti, ogni singolo servizio
dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti
raggruppati in modo tale che sia possibile ricondurre il requisito
ad un singolo professionista (art. 261 c. 8 D.P.R. 207/2010).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti AA) e BB) - a pena
di esclusione - dovrà essere fornito, oltre all'importo, la
descrizione della prestazione il/i soggetto/i che ha/hanno svolto
il servizio con le relative eventuali percentuali di partecipazione
ed il Committente:
Si precisa che:
- i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente,
salvo quanto previsto per il servizio di coordinamento sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; tale requisito può essere soddisfatto
anche con l'indicazione di uno o due servizi in corso di esecuzione
alla data di presentazione dell'offerta, contabilizzati almeno per
l'importo di 8 645 625,62 Euro.
Numero minimo di personale tecnico:
C) avere utilizzato negli ultimi 3 anni, antecedenti la
pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di personale
tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti
non esercenti arti e professioni), pari a n. 12 corrispondente a
due volte le unità lavorative stimate quali necessarie per
l'esecuzione del servizio richiesto (n. 6)
(il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall'art.
253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo riferimento,
anziché agli ultimi 3 anni, «ai migliori 3 anni del quinquennio
precedente»)
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
di seguito
1. Qualità. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 30