Realizzazione del nuovo complesso scolastico alberghiero Maggia di Stresa e del nuovo campo sportivo ad uso calcistico di Stresa
SCADENZA 30/04/2014
Codice CPV: 45000000
Codice CIG: 5536436B82
Bando di gara per l'affidamento - previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di gara - della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e della esecuzione dei lavori di realizzazione del
nuovo complesso scolastico alberghiero “Maggia” di Stresa e del
nuovo campo sportivo ad uso calcistico di Stresa.
Con trasferimento di immobile in parziale sostituzione del
corrispettivo.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Stresa.
Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 9 349 319,67 Euro
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo lavori.
Cauzione defintiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/06.
Polizza R.C.T./C.A.R. Ai sensi degli artt. 129, comma 1, del Codice
e 125 del Regolamento, l'impresa aggiudicataria è altresì obbligata
a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione,
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme
e modalità previste dal D.M. 123/2004, schema tipo 2.3, per i
seguenti importi:
- Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'IVA,
stipulata nelle forme del "Contractors All Risks" (C.A.R.), che
copra i danni, subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori,
- Copertura assicurativa della responsabilità civile (R.C.T.) per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si
rinvia all'art. 125 del Regolamento.
La polizza in originale, dovrà essere prodotta contestualmente alla
sottoscrizione del contratto.
Polizza di responsabilità civile professionale del progettista. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 3, e 111, comma
1, del Codice e s.m.i., deve essere presentata alla Stazione
appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi di progettazione secondo le modalità di cui all'art. 111 del
Codice dei Contratti.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera di cui al seguente bando è finanziata mediante: accensione
di mutuo presso la cassa DD.PP. (per 4 421 666,55 Euro),
trasferimento di fondi da parte del Comune di Stresa (per 300 000
Euro), finanziamento Regione Piemonte (Accordo di Programma) per 2
292 500 Euro - e che in sostituzione parziale delle somme
costituenti il corrispettivo d'appalto è previsto il trasferimento
della proprietà del complesso scolastico esistente “Maggia” (per 3
985 729 Euro), ai sensi dell'articolo 53 commi 6 e 9 del D.Lgs.
163/06.
La descrizione e i dati riferiti all'immobile sono dettagliati
nella documentazione di progetto allegata al bando.
Ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Codice, il trasferimento della
proprietà sarà disposto dopo l'approvazione del certificato di
collaudo.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici
indicati agli articoli 34 e seguenti del Codice, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri stati dell'Unione Europea
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi, ai quali si applica l'articolo 47 del codice e l'art. 62 del
reg., in possesso dei requisiti prescritti ai successivi punti.
Ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del Codice, ogni operatore
economico e quindi sia le imprese in possesso di attestazione SOA
per progettazione ed esecuzione, sia le imprese in possesso di
attestazione per sola costruzione, devono avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione dell'esecutivo,
direttamente presente nello staff tecnico dell'operatore, o
individuato in sede di offerta o associato e scelto tra i soggetti
Indicati dall'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e
h) del Codice.
Possono altresì essere associati/indicati i consorzi ordinari
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lett. d),
e), f), f bis), h) del Codice; i soggetti che hanno stipulato il
contratto di GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) nonché
altri operatori in possesso di requisiti generali e speciali
stabiliti nel presente bando.
Qualora l'operatore economico dichiari di indicare o associare per
la progettazione soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi
dell'articolo 90 sopra citato, tali raggruppamenti sono tenuti a
indicare, ai sensi dell'articolo 253 comma 5 del Regolamento, in
qualità di co-progettista, almeno un giovane professionista
iscritto all'albo professionale, ovvero in possesso del
corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno
di 5 anni.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Possono partecipare alla gara tutti gli operatori
economici indicati agli articoli 34 e seguenti del Codice, nonchè
gli operatori economici stabiliti in altri stati dell'Unione
Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi, ai quali si applica l'articolo 47 del codice e
l'art. 62 del reg., in possesso dei requisiti prescritti ai
successivi punti.
Ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del Codice, ogni operatore
economico e quindi sia le imprese in possesso di attestazione SOA
per progettazione ed esecuzione, sia le imprese in possesso di
attestazione per sola costruzione, devono avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione dell'esecutivo,
direttamente presente nello staff tecnico dell'operatore, o
individuato in sede di offerta o associato e scelto tra i soggetti
Indicati dall'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e
h) del Codice.
Possono altresì essere associati/indicati i consorzi ordinari
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lett. d),
e), f), f bis), h) del Codice; i soggetti che hanno stipulato il
contratto di GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) nonché
altri operatori in possesso di requisiti generali e speciali
stabiliti nel presente bando.
Qualora l'operatore economico dichiari di indicare o associare per
la progettazione soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi
dell'articolo 90 sopra citato, tali raggruppamenti sono tenuti a
indicare, ai sensi dell'articolo 253 comma 5 del Regolamento, in
qualità di co-progettista, almeno un giovane professionista
iscritto all'albo professionale, ovvero in possesso del
corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno
di cinque anni.
7.1. Requisiti generali dei soggetti ammessi alla gara:
Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti
generali di partecipazione:
7.1.1. inesistenza cause di esclusione dagli appalti, ai sensi
dell'articolo 38 comma 1 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m
bis, m ter, m quater, ovvero di trovarsi nel caso di cui al 38
comma 1 bis;
7.1.2. per l'esecutore lavori: iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio,
precisando gli estremi di iscrizione, attività oer la quale è
iscrittto, forma giuridica, ai sensi dell'art. 39 del Codice. Per
gli operatori con sede in un altro stato: iscrizione al competente
albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza.
Per le società cooperative: iscrizione al relativo albo.
Per i consorzi: di cui al 34 comma 1 lettera b) del codice:
indicazione degli estremi di iscrizione all'albo delle società
cooperative.
7.1.3. per il progettista qualificato: iscrizione all'ordine
professionale/registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio ( o
corrispondente registro per le società stabilite in altro
stato);
7.2. requisiti esecutore:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi di qualificazione (utilizzare per la dichiarazione
preferibilmente i modelli allegati al bando - vedasi allegato
3):
- possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo
Attestazione - SOA, ai sensi del Regolamento vigente, per le
categorie:
OG1 classifica VI - per la categoria OG11 classifica IV - per la
categoria OG3 classifica III.
L'attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata,
deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione
per sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
in oggetto, ai sensi dell'art 92 del Reg.
In caso di SOA di sola costruzione è necessario il possesso in capo
al progettista qualificato, indicato o associato, dei requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al
successivo punto 7.3 (per il progettista qualificato vedasi
l'allegato 3 bis con scheda tecnica).
La classifica delle attestazioni SOA possedute deve essere
sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori secondo le
modalità stabilite dall'articolo 92 reg. e il concorrente deve
indicare o associare Per la redazione del progetto esecutivo, un
progettista qualificato in possesso dei prescritti requisiti
(vedasi punto 7.3).
Ovvero:
- possesso di attestazione rilasciata dal Società Organismo di
attestazione (SOA) ai sensi del Regolamento per le categorie OG1,
OG11 e OG3 adeguate a coprire la somma degli importi dei lavori e
degli onorari di progettazione.
Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata
deve essere in corso di validità e documentare il possesso di
qualificazione per progettazione ed esecuzione.
In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli
importi dei lavori e degli onorari di progettazione e inoltre lo
staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 263 comma 1 del Regolamento, come precisati
al punto 7.3. del bando e dichiarati (all. 3 bis.)
Qualora lo staff di progettazione non soddisfi i requisiti previsti
dall'articolo 263 comma 1 del reg. e dal successivo punto 7.3,
dovrà indicare o associare un progettista qualificato, scelto tra i
soggetti di cui all'articolo 90 lettere d), e), f), f bis), g), h)
del Codice.
Le imprese non in possesso di qualificazione per esecuzione e
progettazione in una o più classi e categorie devono
obbligatoriamente indicare o associare uno o più progettisti di cui
all'articolo 90 lettere d), e), f), f bis), g), h) del Codice.
La classifica dell'attestazione SOA in tal caso dovrà essere
sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per
progettazione e costruzione ai fini del raggiungimento dei
requisiti richiesti può sommare i requisiti di cui all'Articolo 263
del Reg. posseduti dalla propria struttura tecnica e dai
progettisti indicati o associati.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Il fatturato in servizi tecnici indicato dall'articolo
263 comma 1 lett. a del DPR 207/10 non viene richiesto, in
applicazione dell'articolo 41 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs.
163/06 come modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della L.
135 del 7.8.2012, al quale si rinvia.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Ai sensi dell'articolo 263 del Regolamento, i concorrenti devono
essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di
carattere tecnico-organizzativo (vedasi l'allegato 3bis):
7.3.3. Requisiti del geologo - requisiti dell'agronomo
Il geologo e l'agronomo devono essere in possesso, a pena di
esclusione, della iscrizione al relativo ordine professionale.
Tale requisito sarà autocertificato in sede di gara (allegato 3-bis
se associato; allegato 6 “struttura operativa” se socio,
consulente, ecc.). Devono inoltre possedere i requisiti generali di
ammissione ai sensi dell'articolo 38 lettere b), c), m-ter) del
codice (all 4-bis).
Le attività di competenza del geologo e dell'agronomo si
configurano quali prestazioni strettamente interconnesse alla
progettazione, da eseguirsi a cura di professionisti abilitati.
Detti professionisti, in possesso dei requisiti di cui al presente
paragrafo, potranno essere associati in r.t.i verticale ed
eseguiranno il 100 % delle prestazioni di competenza.
7.3.4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei:
I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti
ai punti 7.3.1. e 7.3.2. del bando devono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso, tenendo conto che la
partecipazione è consentita in raggruppamenti orizzontali,
verticali e misti.
I requisiti di cui ai suddetti punti 7.3.1. e 7.3.2. - ad eccezione
dei servizi “di punta” (art. 263 comma 1 lettera c) del regolamento
- devono essere posseduti dal capogruppo nella misura non superiore
al 60 %, mentre la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti - ai quali non sono richieste
percentuali minime di possesso requisiti, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100 % dei
requisiti richiesti.
In ogni caso la mandataria deve possedere i requisti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
La mandataria, qualora possieda requisiti superiori alla
percentuale stabilita dal bando, partecipa alla gara per una
percentuale di requisiti pari al limite massimo consentito dal
bando.
La soglia massima del 60 % in capo al mandatario è finalizzata a
garantire la S.A. sulla effetiva idoneità dell'aggiudicatario ad
eseguire il contratto e la sua solvibilità in caso di
inadempimento, con il conseguente coinvolgimento di tutti i
soggetti qualificati del r.t.i. nella esecuzione della prestazione,
ciascuno in proporzione al segmento di attività di propria
pertinenza.
Tale formula garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i
soggetti del raggruppamento, attesa la rilevante trasversalità
delle competenze richieste.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 261 comma 8 del Regolamento,
il requisito di cui all'articolo 263 comma 1 lettera c) sui
“servizi di punta” non è frazionabile per i raggruppamenti.
Pertanto, ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un
unico soggetto.
7.4 Struttura operativa per l'esecuzione della progettazione
esecutiva:
Ai sensi dell'articolo 90 comma 7 e 46 comma 1 bis del Codice, le
prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi
essenziali dell'offerta.
La progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti
iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed
estremi di iscrizione al relativo ordine professionale. È fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 47 del d.lgs. 163/06.
Si rammenta che per lo svolgimento del servizio si stima che il
personale tecnico necessario sia di almeno 6 (sei) unità: 2
ingegneri, 2 architetti, un geologo, un agronomo.
Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere
componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero professionista
in organico alla struttura del concorrente o del progettista
qualificato indicato, con status di dipendente, socio attivo,
consulente su base annua ai sensi dell'articolo 263 comma 1 lettera
d) del Reg.
a) avere svolto, ai sensi dell'articolo 263 comma 1 lettera b) del
regolamento, nell'ultimo decennio anteriore la data di
pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 252 del
Regolamento, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle
seguenti classi e categorie dei lavori individuate per un importo
globale per ciascuna di dette classi e categorie pari a due volte
l'importo stimato dei relativi lavori da progettare: 8 punto 7.3.2.
bando).
7.2. Requisiti esecutore
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi di qualificazione (utilizzare per la dichiarazione
preferibilmente i modelli allegati al bando - vedasi allegato
3):
- possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo
Attestazione - SOA, ai sensi del Regolamento vigente, per le
categorie:
OG1 classifica VI - per la categoria OG11 classifica IV - per la
categoria OG3 classifica III.
L'attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata,
deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione
per sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
in oggetto, ai sensi dell'art. 92 del Reg.
In caso di SOA di sola costruzione è necessario il possesso in capo
al progettista qualificato, indicato o associato, dei requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al
successivo punto 7.3 (per il progettista qualificato vedasi
l'allegato 3 bis con scheda tecnica).
La classifica delle attestazioni SOA possedute deve essere
sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori secondo le
modalità stabilite dall'articolo 92 reg. e il concorrente deve
indicare o associare Per la redazione del progetto esecutivo, un
progettista qualificato in possesso dei prescritti requisiti
(vedasi punto 7.3).
Ovvero:
- possesso di attestazione rilasciata dal Società Organismo di
attestazione (SOA) ai sensi del Regolamento per le categorie OG1,
OG11 e OG3 adeguate a coprire la somma degli importi dei lavori e
degli onorari di progettazione.
Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata
deve essere in corso di validità e documentare il possesso di
qualificazione per progettazione ed esecuzione.
In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli
importi dei lavori e degli onorari di progettazione e inoltre lo
staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 263 comma 1 del Regolamento, come precisati
al punto 7.3. del bando e dichiarati (all. 3 bis.)
Qualora lo staff di progettazione non soddisfi i requisiti previsti
dall'articolo 263 comma 1 del reg. e dal successivo punto 7.3,
dovrà indicare o associare un progettista qualificato, scelto tra i
soggetti di cui all'articolo 90 lettere d), e), f), f bis), g), h)
del Codice.
Le imprese non in possesso di qualificazione per esecuzione e
progettazione in una o più classi e categorie devono
obbligatoriamente indicare o associare uno o più progettisti di cui
all'articolo 90 lettere d), e), f), f bis), g), h) del Codice.
La classifica dell'attestazione SOA in tal caso dovrà essere
sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per
progettazione e costruzione ai fini del raggiungimento dei
requisiti richiesti può sommare i requisiti di cui all'Articolo 263
del Reg. posseduti dalla propria struttura tecnica e dai
progettisti indicati o associati.
b) aver svolto, ai sensi dell'articolo 263 comma 1 lettera c) del
regolamento, negli ultimi dieci anni anteriori alla pubblicazione
del bando di gara, due servizi (c.d. “di punta”) di cui
all'articolo 252 del reg., relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori sottoelencate, per un
importo totale pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'appalto, di cui almeno uno comprendente sia la progettazione
definitiva ed esecutiva, sia il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione:
(punto 7.3.2. del bando).
c) aver utilizzato, ai sensi degli articoli 263 comma 1 lettera d)
del Regolamento e art. 253 comma 15 del Codice, nei migliori 3 anni
del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando, un
numero annuo di personale tecnico non inferiore a 12 unità, pari a
2 volte le unità stimate come necessarie (6 unità) per lo
svolgimento del servizio e comprendente:
- soci attivi,
- dipendenti,
- consulenti su base annua iscritti ai relativi albi, ove
esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero
firmino i rapporti di verifica dello stesso ovvero facciano parte
dell'ufficio direzione lavori e abbiano fatturato nei confronti
della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA,
- collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti
e professioni.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo