Riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell'area di sosta in località Thumel
SCADENZA 08/03/2012
Procedura aperta per l'affidamento di incarico professionale per
prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura
per i lavori di riqualificazione a basso impatto paesaggistico
dell'area di sosta in località Thumel, della valorizzazione
naturalistica dell'area del lago Pellaud - recupero centralina,
della valorizzazione naturalistica dell'area lago Pellaud -
valorizzazione del circuito lago e della riqualificazione della
strada poderale di accesso al rifugio Benevolo
Descrizione del servizio relativo
Affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, studio
idrologico (per la valorizzazione naturalistica del lago Pellaud),
rilievi, relazione geologica, relazione di compatibilità (se
necessaria), relazione rendimento energetico (se necessaria),
relazione acustica (se necessaria), verifica sismica (se
necessaria), verifica idraulica (se necessaria), verifica
assoggettibilità a VIA (se necessaria), per i lavori di
riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area di sosta
in località Thumel, della valorizzazione naturalistica dell’area
del Lago Pellaud - recupero centralina (bene tutelato), della
valorizzazione naturalistica dell’area del lago Pellaud -
valorizzazione del circuito lago e della riqualificazione della
strada poderale di accesso al rifugio Benevolo.
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di
Rhêmes-Notre-Dame.
Importo delle opere da progettare e da dirigere
L’importo delle opere da progettare e da dirigere è di Euro
364.942,18, come riportato nello studio di fattibilità per
l’attuazione del progetto giroparchi, così suddiviso:
Punto A - Riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area
di sosta in loc. Thumel
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui al D.M. 04/04/2001 €
61.800,00
Punto B - Valorizzazione naturalistica Lago Pellaud
Punto B1 - Recupero centralina
- lavori appartenenti alla classe Id di cui al D.M. 04/04/2001 €
193.640,00
- lavori appartenenti alla classe VIIa di cui D.M. 04/04/2001 €
25.750,00
Punto B2 - Valorizzazione del circuito lago
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui D.M. 04/04/2001 €
66.950,00
Punto C - Riqualificazione della strada poderale di accesso al
Rifugio Benevolo
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui al D.M. 04/04/2001 €
16.802,18
Finanziamento
Per il 90% Programma attuativo regionale “FAS della Valle d’Aosta”
2007/2013 e per il 10% Fondi Comunali.
L’Importo previsto per l’intero servizio è di 88.357,09 (Iva e
oneri esclusi).
Soggetti ammessi a partecipare.
1) Salvo quanto previsto nel successivo punto 2 in relazione alle
prestazioni di coordinamento della sicurezza ai sensi del Decreto
legislativo n. 81/2008, i servizi oggetto di affidamento, in
rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati
a:
a) liberi professionisti singoli o associati ai sensi dell’articolo
90, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i.;
b) società di professionisti ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
lettera e), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) società di ingegneria ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
lettera f), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi, ai sensi dell’articolo 90, comma 1 lettera f-bis), del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o
costituendi, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
2) Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione ai sensi del Decreto legislativo n.
81/2008 è riservato a:
a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al
Decreto legislativo n. 81/2008;
b) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri paesi dell’U.E
purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire il
medesimo servizio.
3) Le società di ingegneria di cui al precedente punto 1, lettera
c), devono essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale
deve essere indicato il nominativo in sede di presentazione
dell’offerta e devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010; le società di professionisti di cui al precedente punto
1, lettera b), devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 del
precitato Decreto.
4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o
costituendi, devono, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, prevedere la
presenza di un professionista, del quale deve essere indicato il
nominativo in sede di presentazione dell’offerta, abilitato - alla
data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell’U.E. - da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell’U.E. di residenza, pena l’esclusione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di
associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata
in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente
ovvero in forma indiretta mediante rapporto di collaborazione con
incarico specifico per la singola gara. Lo stesso giovane
professionista non può essere indicato da più di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti, pena l’esclusione di tutti i
raggruppamenti che lo abbiano indicato.
5) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i
servizi oggetto di affidamento devono essere espletati da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali o dalla normativa equivalente per
concorrenti stabiliti in altri paesi dell’U.E., personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
6) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente
e quale componente di un raggruppamento, pena l’esclusione di
entrambi i raggruppamenti temporanei ovvero del concorrente singolo
e del raggruppamento temporaneo.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
a progetto; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.
7) Alla procedura concorsuale in oggetto non possono partecipare
coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento
dell’autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare,
all’esercizio della professione. Non possono inoltre partecipare i
pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che
versino nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4, del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
8) Non possono partecipare inoltre all’affidamento del servizio in
oggetto:
- gli amministratori e i consiglieri dell’Ente appaltante;
- coloro che hanno partecipato alla stesura del bando di gara, del
Capitolato e dello schema di disciplinare.
9) Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale
capogruppo delegato a rappresentarlo con l’Ente Appaltante. Il
capogruppo è il solo intermediario fra il gruppo progettista ed il
Comune. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di
titoli e diritti, la paternità del progetto concorrente.
10) Le funzioni di Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione
dei lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri
possono essere svolte dal Direttore dei lavori, se in possesso dei
requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo quanto
disposto dall’art. 151 del D.P.R. n. 207/2010.
Competenze professionali:
Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al
servizio da svolgere, descritto al precedente punto B), si precisa
che gli elaborati relativi alla centralina devono essere firmati da
un architetto in quanto trattasi di bene tutelato.
Pertanto, alla luce di quanto riportato nello studio di fattibilità
sono necessarie le seguenti minime figure professionali:
- Architetto iscritto al relativo albo professionale, per la
progettazione.
- Geologo, iscritto al relativo albo professionale, per la
relazione geologica.
- Soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs
81/2008.
Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti
si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento temporaneo; il
capogruppo dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; il
capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l’ente
appaltante.
Il soggetto concorrente deve indicare nell’istanza i nominativi dei
soggetti, in possesso delle competenze adeguate, che nominalmente
sottoscriveranno gli elaborati, nonché il nominativo del soggetto
che assume la qualifica di direttore dei lavori e/o di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, devono
essere indicati i nominativi di tutte le figure professionali per
l’espletamento dei servizi elencati al precedente punto B).
Codice CUP: B72D10000210007
Codice CIG: 3537058897