Riqualificazione funzionale e interventi di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re nel Comune di Roma
SCADENZA 27/02/2015
Codice CPV: 45215140, 45311000, 45321000, 45323000, 45331000, 71340000
Codice CUP: E81H13000540004
Codice CIG: 120120074I002
Appalto integrato per la riqualificazione funzionale e interventi
di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re nel Comune di
Roma - Via delle Calasanziane 25 (D.M. Salute del 8.5.2006 per
assegnazione fondi ex art. 20 L. 67/1988).
L'appalto comprende:
- progettazione defiinitiva, esecutiva, compreso l'adeguamento del
proggetto esecutivo presentato in sede di gara alle modifiche e/o
integrazioni evidenziate sia in sede di validazione sia alle
osservazioni con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni
del Nucleo di Valutazione Regionale,
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
- la realizzazione delle opere di riqualificazione funzionale e
interventi di adeguamento strutturale dell'Ospedale Cristo Re.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Via delle
Calasanziane 25.
Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì
Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 8 795 307,30 Euro
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 700 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzione provvisoria:
Ai sensi dell'art. 75 del Codice, pari al 2 % dell'importo
complessivo dell'appalto, costituita secondo quanto previsto dal
D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria
originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza
rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'Economia o delle Finanze) in
originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta
mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese
raggruppate o consorziate); essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione
definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente
aggiudicatario dopo la stipula del contratto.
Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice Civile,
nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è
obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10
per cento dell'importo netto dell'appalto; qualora ne ricorrano i
presupposti, potrà usufruire del beneficio di cui all'articolo 75,
comma 7, del Codice.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, C.C., nonché la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La polizza primaria assicurativa deve essere di primaria compagnia
di assicurazione.
La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del
risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che
la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante
l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante
dalla liquidazione finale.
Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di
rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza
fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la
stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità
della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi
d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
L'appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i
crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la
cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati
del Lavoro.
Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi
dell'art. 37, comma 5, del
Codice dei contratti:
Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la
mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
Riduzione delle garanzie:
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei
contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo
37 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38
sono ridotti al 50 % (cinquanta per cento) per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La
certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e
per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo
orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il
possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale
beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni
41 appartenenti alla medesima categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi
dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve
essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del
2010.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato
dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'importo complessivo di cui sopra, è finanziato per 10 000 000
Euro, con il programma di investimenti ex Art.20 Legge 67/1988 -
D.M. Salute del 8.5.2006, e per 588 000 Euro dall'Amministrazione
Appaltante.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
a) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere
a) (imprenditori individuali anche artigiani,società commerciali,
società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell'articolo 34, comma 1, del Codice;
b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle
lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi
ordinari di concorrenti), e-bis (aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 37, comma 8, del Codice;
c) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione
Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice e di cui
all'articolo 62, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (in prosieguo,
Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del
Codice nonché quelle di cui all'art 92 del Regolamento.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Non e ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all'articolo 38,comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m ter ed
m-quater), del Codice;
b) L'applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art.6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm.
ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
c) Sentenze, ancorché non definitive confermate in sede di appello
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto, ai sensi dell'art 67 del comma 8 del D.Lgs. 6.9.2012 n.
159 e ss.mm.ii.
d) L'esistenza di piani individuali di emersione di cui
all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, come
sostituito dal decreto legge 25.9.2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37,
comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi
dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice,
vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o
si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara, a
pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento,
nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto
nella percentuale corrispondente al fine di rendere possibile la
verifica dei requisiti percentuali; il medesimo obbligo si applica
agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione
di imprese di rete.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che
si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali
sussistono:
a) Le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente
paragrafo;
b) Le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8 del
Codice e di cui all'art.25 del Regolamento;
c) l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 254 e 255 del
Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di
società professionali.
Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Almeno una referenza bancaria;
b) Volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante
attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie dell'appalto da affidare, cosi come definita
dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
c) Se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in
base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio
approvato, di valore positivo;
Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'art.87 del Regolamento;
b) Esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria
dell'appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della
classifica richiesta;
c) Esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara,in relazione ad ogni
singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al
40 % della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero,
in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 65 % dell'importo della
classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dal citato articolo 83.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
di seguito
1. A1. Soluzione funzionale e tecnica delle opere edili e affini.
Ponderazione 15
2. A2. Valutazione tecnica degli impianti elettrici elevatori e
speciali. Ponderazione 15
3. A3. Valutazione tecnica degli impianti termici, condizionamento,
elettromeccanici, idricosanitario ed antincendio. Ponderazione
15
4. A4. Valore tecnico comprensivo dell'opera in relazione alla
qualità dei materiali e delle scelte architettoniche ed
impiantistiche. Ponderazione 10
5. B1. Concezione degli impianti tecnologici. Ponderazione 3
6. B2. Sistemi di gestione finalizzati al contenimento dei consumi
energetici. Ponderazione 2
7. C1. Organizzazione del cantiere. Ponderazione 5
8. C2. Tempi di consegna. Ponderazione 5
9. Prezzo offerto. Ponderazione 30
Responsabile Unico del Procedimento: P.I Massimo Dal Chiele