Fibra ottica e banda ultralarga: una nuova categoria catastale. Tutti i chiarimenti in una circolare delle Entrate
Per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, dal 1° luglio 2016 non è più
obbligatoria la dichiarazione in Catasto. Per quelli già iscritti,
a seguito della modifica della procedura Docfa, dal 3 luglio 2017 è
possibile presentare un atto di aggiornamento per richiedere
l’attribuzione della nuova categoria catastale, denominata F/7 –
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza
l’attribuzione della rendita. È quanto chiarisce la circolare n.
18/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che fornisce indicazioni
sulle modalità di iscrizione in catasto di beni costituenti
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, alla luce delle
novità introdotte dal Dlgs n. 33/2016.
Quali infrastrutture vanno censite in catasto e quali
no - Il Dlgs n. 33/2016 ha escluso dal concetto di “unità
immobiliare” gli elementi di reti pubbliche di comunicazione
elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, comprese le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado
di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. Per le
infrastrutture di questo tipo che risultano già iscritte in
catasto, è possibile, quindi, presentare un atto di aggiornamento
per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e
attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita). Per le nuove
realizzazioni, invece, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria
F/7 senza attribuzione di rendita) rappresenta una facoltà -
generalmente connessa all’eventuale costituzione o trasferimento di
diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene -
e non più, quindi, un obbligo.
Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei
fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non
strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici,
alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita
categoria, con attribuzione di rendita.