29/03/2018
Sacchetti bio acquistabili fuori dal esercizio commerciali: arriva l'OK del Consiglio di Stato
"Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario".
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 859 del 29 marzo
2018 con il quale il Consiglio di Stato è intervenuto sul
"problema" dei sacchetti di plastica per gli alimenti rispondendo
alla richiesta del Ministero della Salute, che aveva posto i
quesiti:
a) se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti
di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso
nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi
commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con
gli alimenti;
b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore
alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso
nei propri esercizi commerciali.
Per rispondere ai suddetti quesiti, Palazzo Spada ha preliminarmente affermato che il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere.
In quanto beni autonomamente commerciabili, anche i sacchetti non possono essere sottratti alla logica del mercato. Per cui non è consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati.
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