27/10/2018
Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività
L'ANCE ha, recentemente,
comunicato che , l’Inps, con l’allegato messaggio n. 3933/18, ha
fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo
di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n.
92/12, come richiesto dall’Ance a seguito delle segnalazioni
territoriali.
L’Istituto ha approfondito,
in particolare, le condizioni di esonero e la relativa
documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle
attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni
edili.
Indipendentemente dalla
mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens
(codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono
tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di
fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del
cantiere.
A tal fine, per dimostrare
la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è
sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti”
del Cassetto previdenziale:
- la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
- la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entrambi i documenti devono
riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in
mancanza della consegna a mano, le aziende devono
esibire copia della raccomandata.
L’Istituto previdenziale
puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento
dell’esonero de quo, l’indicazione nella lettera di
assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al
cantiere indicato nella lettera di
licenziamento.
Per quanto sopra, le Sedi,
con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a
chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della
diffida. Relativamente a diffide già emesse, invece, la
presentazione della documentazione richiesta, non darà
seguito alle operazioni di recupero del
credito.