26/10/2018
Eco e sisma bonus con bonifico anche per l’impresa, quando minore
Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire
delle detrazioni relative al risparmio energetico e all’adeguamento
antisismico degli edifici, devono saldare le spese sostenute per i
lavori tramite bonifico, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato
per la contabilità ordinaria.
È la risposta 46/2018, con la quale l’Agenzia
delle entrate ribadisce, spiegando il perché, la mancata estensione
degli effetti dell’opzione (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973)
alla disciplina delle detrazioni per la riqualificazione energetica
e il miglioramento antisismico degli immobili.
La conclusione muove le mosse da una rivisitazione delle norme che
hanno istituito e che attualmente regolano le detrazioni in
argomento le quali, fin dall’origine, hanno aperto l’accesso ai
bonus fiscali anche ai titolari di reddito d’impresa.
In particolare, con riferimento ai metodi di pagamento per
usufruire degli sconti d’imposta, l’Amministrazione ricorda di aver
chiarito che il bonifico bancario o postale dettagliato (con
indicazione della causale, del codice fiscale del beneficiario
della detrazione e del codice fiscale o della partita Iva del
destinatario delle somme) è obbligatorio per i non titolari di
reddito d’impresa, mentre non lo è per gli imprenditori “il cui
reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto
il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume
rilevanza” (circolare 7/2018).
Per gli imprenditori minori, in contabilità semplificata, invece,
il regime naturale – dopo le modifiche apportate dalla legge di
bilancio 2017 all’articolo 66 del Tuir – è quello improntato al
criterio di cassa. Si tratta, in verità, di un regime misto, dove
alcune componenti continuano a seguire le regole della competenza,
come spiegato nella circolare 11/2017 (vedi “Regime di cassa imprese minori: arrivano i
chiarimenti dell’Agenzia”).
E comunque, anche nell’ipotesi di passaggio alla contabilità
ordinaria, le modalità di determinazione del reddito imponibile
restano ispirate al principio di cassa.
Tanto premesso, le imprese minori, ai fini delle detrazioni
fiscali, devono certificare le spese sostenute per gli interventi
di risparmio energetico e di adeguamento antisismico degli edifici
attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico,
anche se hanno optato per la contabilità ordinaria. Pertanto, il
diritto alla detrazione scatta nell’anno in cui è stato effettuato
il bonifico.