Agenzia delle Entrate: Chi non possiede alcun apparecchio, non paga il Canone Tv
È possibile non pagare il canone Tv qualora si dichiari, sotto
la propria responsabilità, di non possedere un apparecchio che
consenta la ricezione di programmi televisivi.
Anche quest’anno, bisogna ricordarsi che, se si vuole evitare di
ritrovarsi conteggiato nella bolletta di fornitura dell’energia
elettrica l’abbonamento televisivo non dovuto, entro il 31
gennaio occorre inviare all’Agenzia delle entrate
l’apposito modello di dichiarazione
sostitutiva.
La dichiarazione
Si tratta di attestare, da parte propria o di altri componenti
il nucleo familiare anagrafico, la non detenzione di apparecchi in
grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale
terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con
tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o
sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore s’intende un dispositivo
idoneo a operare nelle bande di frequenze destinate al servizio
televisivo.
Computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo privo del
sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare non
costituiscono apparecchi televisivi.
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del canone i detentori di
apparecchi radiofonici collocati esclusivamente presso abitazioni
private.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, è reperibile gratuitamente
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione
“Modelli” per i “Cittadini” dedicata alle “Agevolazioni” per il
“Canone TV”.
Quando e come
La dichiarazione sostitutiva, per avere effetto dal 1° gennaio
di quest’anno e con validità per l’intero canone di abbonamento
2019, deve essere presentata entro la fine del mese.
L’operazione era possibile già dallo scorso 1° luglio: infatti, il
modello trasmesso dall’inizio del secondo semestre dell’anno
precedente (e fino al 31 gennaio dell’anno di riferimento) vale per
tutto il canone dell’anno seguente.
Invece, l’invio fatto dopo il 31 gennaio ed entro il 30 giugno, ha
effetto per l’abbonamento relativo al secondo semestre
(luglio-dicembre).
Nel caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia
elettrica residenziale, la dichiarazione sostitutiva di non
detenzione deve essere presentata entro la fine del mese successivo
alla data di attivazione della fornitura, per avere effetto a
decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno
in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi
televisivi.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere inviato,
direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati,
mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali
Fisconline o Entratel.
La data di presentazione sarà quella riportata sulla ricevuta che
verrà rilasciata, sempre in via telematica, dall’Agenzia
stessa.
Nel caso in cui la trasmissione telematica non fosse possibile, la
dichiarazione sostitutiva potrà anche essere spedita a mezzo
servizio postale, in plico raccomandato, senza busta
all’indirizzo:
Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV
- Casella postale 22 - 10121 Torino.
In questo caso, però, bisogna allegare anche la copia di un valido
documento di riconoscimento. Per la data di presentazione, farà
fede quella di spedizione risultante dal timbro postale.