Riduzione del numero dei parlamentari: il Senato approva il Ddl
Con 185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astensioni, l'Assemblea del Senato, giovedì 7 febbraio, ha approvato con modificazioni, in prima deliberazione, il testo unificato, proposto dalla Commissione Affari costituzionali, del disegno di legge costituzionale risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 214 d'iniziativa del senatore Quagliariello, n. 515 d'iniziativa dei senatori Calderoli e Perilli e n. 805 d'iniziativa dei senatori Patuanelli e Romeo, contenente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Il provvedimento passa all'altro ramo del Parlamento, per la sua prima deliberazione.
Il disegno di legge è costituito dai seguenti 4 articoli.
Art. 1. (Numero dei deputati)
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita
dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è
sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue».
Art. 2. (Numero dei senatori)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita
dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita
dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le
seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è
sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La ripartizione dei
seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti».
Art. 3. (Senatori a vita)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è
sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati
dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere
superiore a cinque ».
Art. 4. (Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo
scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta
data di entrata in vigore.