Green pass, il Presidente Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo. Le FAQ
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Le verifiche
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Le FAQ
Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei
lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i
controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee
guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro
definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle
verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove
possibile, che tali controlli siano effettuati al momento
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i
soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di
accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle
pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su
base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della
giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione,
purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in
servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il
controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori
di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che
consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso
delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire
attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono
vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter
accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono
effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un
certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di
predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo,
il personale esente – previa trasmissione della relativa
documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione
di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne
attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di
poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde
e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale
aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati,
in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche
e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro
che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede
di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni
rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente
ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla
presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15
dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il
datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,
rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla
Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green
pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione
amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate
anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti
collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza
green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di
natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo,
accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non
prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla
maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa
anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green
pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione?
Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono
distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società
di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore
svolge la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il
COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi
aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono
essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far
ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o
degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o
dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del
settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass
dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass
di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri
eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi
ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa
in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori
autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per
questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi
dell’azienda sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il
possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto
per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori
sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso
del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per
soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non
effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul
green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a
1.000 euro.