Cessione crediti Superbonus 110% e Bonus Edilizi: l'Agenzia delle Entrate modifica la responsabilità solidale
Le tanto attese comunicazioni del Fisco sulla responsabilità solidale sulla cessione dei crediti Superbonus e Bonus edilizi sono arrivate. È stata infatti pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E recante le “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”.
Modifiche responsabilità solidale per la cessione dei crediti: la Circolare del Fisco
Questi nel dettaglio i contenuti della circolare:
- Modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal decreto Rilancio;
- Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione;
- Indici di cui al paragrafo 5.3 della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 - rilevanza probatoria e ulteriori chiarimenti;
- Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti”;
- Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per
l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del
credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi
edilizi;
- Errore nella compilazione della Comunicazione;
- Errore formale;
- Stato avanzamento lavori (SAL)
- Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante;
- Stato avanzamento lavori (SAL)
- Errore sostanziale;
- Remissione in bonis;
- Rapporti tra cedente e cessionario;
- Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.
Completa il documento l’Allegato con il modello di richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti e le istruzioni per la compilazione.
I contenuti della Circolare
La circolare fornisce chiarimenti concernenti le modifiche apportate:
- dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto Aiuti), rubricato «Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», così come sostituito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 911;
- dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 , di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (da ora decreto Aiuti-bis), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
In particolare, l’articolo 33-ter, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
Inoltre con il comma 1-bis.2 è stata prevista la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.
Da qui la necessità di fornire precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.
Errori nella compilazione della Comunicazione
Infine, la Circolare contiene alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, oltre che specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, con cui è stato ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus 110% nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.
© Riproduzione riservata