Proroga Superbonus 110% unifamiliari: confermato il 30 settembre 2023
Governo e Parlamento dei record. Dopo che nella stessa giornata (il 16 febbraio 2023) avevamo assistito all'approvazione del Consiglio dei Ministri, firma del Presidente della Repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni), non stupisce più di tanto il percorso di conversione in legge che si è concluso ieri al Senato.
Il Senato approva definitivamente la legge di conversione
Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il disegno di legge conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Ciò che ha stupito sono state le tempistiche del Senato che, dopo il via libera arrivato dalla Camera il 4 aprile 2023, ci ha messo appena 1 giorno per convocare le Commissioni, esaminare il provvedimento e approvarlo con un nuovo voto di fiducia al Governo. Ennesima dimostrazione di quanto poco il Parlamento riesca ad incidere sull'attività normativa del Paese, sempre più decisa dal Governo a colpi di provvedimenti d'urgenza e conversioni con voto di fiducia.
A questo punto manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, verosimilmente, arriverà entro domani (ma già oggi potrebbe essere la giornata giusta).
La proroga per il Superbonus 110% sulle unifamiliari
Farà certamente piacere sapere che non c'è stato alcun ripensamento sulla proroga per l'utilizzo del Superbonus 110% sugli edifici unifamiliari. Con il nuovo art. 01, inserito dalla Camera, è stato modificato l'art. 119, comma 9, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in modo da consentire l'utilizzo del bonus 110% sulle spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Ricordiamo che la proroga riguarda solo gli interventi che al 30 settembre 2022 avevano già completato il 30% dei lavori complessivi.
Sulle unifamiliari nel 2023 resta solo l'utilizzo del Superbonus 90% che, però, sarà difficilmente utilizzabile considerato che tra i requisiti di accesso vi è quello del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro che, unito al blocco della cessione dei crediti, renderà praticamente inutile questa detrazione.
Riportiamo di seguito i contenuti integrali del Dossier predisposto dal Senato e vi aggiorneremo non appena la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale.
Articolo 01
(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
fisiche)
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
La RT non considera la disposizione.
Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, al fine di confermare l’assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine entro il quale per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari spetta la detrazione del 110 per cento, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio su come sono state costruite le previsioni a legislazione vigente. Infatti, quanto asserito dal Governo lascia intendere che gli effetti finanziari dei lavori in esame già comunicati all’ENEA risultano integralmente già scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio, a prescindere dalla circostanza che tali spese potevano usufruire del beneficio del 110 per cento solo se sostenute fino al 31 marzo 2023 e non per il periodo successivo a tale data. Sul punto si ricorda che la RT all’articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 nel disporre l’estensione del termine dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per l’applicazione della detrazione del 110 per cento delle spese in esame, ha quantificato gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ipotizzando che la proroga interessasse una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria. Andrebbe dunque confermato che l’ulteriore proroga recata dalla presente disposizione non abbia incrementato tale quota di spesa.
Articolo 1
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in
luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
Il comma 1, lettera a) introduce il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di cessione del credito o sconto in fattura di cui può avvalersi il contribuente per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.
In particolare, si stabilisce che dal 17 febbraio 2023 è vietato per le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-sexies che consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le relative modalità applicative.
La lettera b), modificata dalla Camera dei deputati, introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In particolare, ferma restando l'ipotesi di dolo e il divieto di acquisto da parte degli intermediatori bancari e finanziari nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
La RT originaria afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), mira ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, considerato che le operazioni in parola potrebbero determinare l’aumento del debito pubblico.
Per quanto riguarda il comma 1, lettera b) la RT sottolinea il carattere ordinamentale e l’inidoneità a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico. Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni.
Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028, il rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati ha sottolineato che le stesse non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, se le emissioni in parola siano quelle ordinariamente previste.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, per il rappresentante del Governo non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità.
Al riguardo, in merito al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura e a quanto affermato dalla RT che tali operazioni potrebbero aumentare il debito pubblico e preso atto di quanto chiarito dal rappresentante del Governo, andrebbero forniti i dati inerenti le operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell’introduzione del divieto da parte del presente provvedimento e gli effetti che tali operazioni hanno avuto sul debito.
Per ciò che concerne la previsione che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, utilizzino in tutto o in parte detti crediti, a date condizioni, per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, andrebbe chiarito come tali crediti siano stati considerati nei saldi di finanza pubblica. Infatti, trattandosi di crediti d’imposta relativi ad operazioni effettuate fino all’anno 2022, dovrebbero essere classificati come pagabili e quindi dovrebbero aver già prodotto i loro effetti in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno di cassa dovrebbero seguire gli andamenti previsti dalla legislazione vigente che sconta effetti sui saldi di finanza pubblica su un profilo temporale di diversi anni in base al momento in cui il credito d’imposta viene effettivamente fruito, per effetto della riduzione delle entrate tributarie dell’anno. Appare dunque necessario chiarire in che modo i predetti crediti d’imposta, utilizzabili per sottoscrivere emissioni di BTP, risultano iscritti nei tendenziali di finanza pubblica in base al loro grado di fruibilità e se la presente norma abbia alterato tale impatto.
Venendo alle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l’assenza di effetti negativi in termini di fabbisogno riconducibili all’autorizzazione alla sottoscrizione di emissioni di BTP da parte degli istituti di credito interessati dalle cessioni dei crediti di imposta relativi al Superbonus sino all'anno 2022, pur convenendo in linea di principio sulla circostanza che le emissioni in questione - previste solo a partire dal 1° gennaio 2028 - rendono formalmente neutrale l’effetto della disposizione relativamente al fabbisogno di cassa del settore statale per le annualità del triennio in gestione (2023-2025), va osservato che le medesime si pongono, comunque, come un elemento di novità nella politica finanziaria di gestione del debito, configurando un’operazione finanziaria i cui riflessi appaiono suscettibili di palesarsi già nel corso delle annualità relative al triennio in corso.
In tal senso, andrebbero pertanto forniti dati ed informazioni idonei a comprovare la compatibilità delle emissioni previste dal 2028 con gli obiettivi di politica finanziaria di progressiva riduzione del debito. Andrebbero altresì acquisite puntuali informazioni in ordine all’ipotizzabile fabbisogno di adeguamento degli stanziamenti a “regime” previsti in bilancio per far fronte alla spesa per interessi passivi sul debito, dal momento che le emissioni previste dal 2028 risentiranno con ogni probabilità di tassi d’interesse differenti rispetto alle emissioni effettuate nel 2021 e 2022.
Con riferimento all’esclusione dalla responsabilità in solido dei cessionari, estesa nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, si prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo e non si formulano osservazioni.
Articolo 2
(Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce dai commi da 1 a 3 il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
Il predetto divieto non si applica:
per gli interventi del superbonus:
- alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il divieto si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 del medesimo decreto-legge, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti;
con riferimento agli interventi diversi dal superbonus:
- agli interventi per i quali in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi nel caso di agevolazioni per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Il comma 3-bis stabilisce che il divieto previsto al comma 1 non si applichi qualora i beneficiari della detrazione, se già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, risultino essere:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi.
Il comma 3-ter prevede inoltre che, con riferimento ai requisiti sopra indicati, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Il comma 3-quater prevede un’ulteriore deroga all’applicazione del divieto introdotto al comma 1, stabilendo che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto non si applica altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
Il comma 3-quinquies modifica l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconoscendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Il comma 3-sexies modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendo il comma 8-quinquies che consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Il comma 4 abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all’articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.
Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
La RT originaria afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha chiarito che con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del SEC 2010 sul deficit e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA.
In tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati al presente articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, per il rappresentante del Governo non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.
Con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, per il rappresentante del Governo non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito.
Infine, il rappresentante del Governo rammenta che resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, secondo cui l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati che le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, si conferma che il divieto di cui al comma 1 di poter optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito, dovrebbe esplicare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Infatti, essa dovrebbe da una parte ridurre l’attrattività del Superbonus e degli altri bonus edilizi per i soggetti incapienti, parzialmente capienti e con problemi di liquidità, con effetti di miglioramento dei saldi tendenziali e dall’altra, con riferimento alla futura riclassificazione dei crediti in esame riferiti all’anno 2023 da parte di Eurostat, potrebbe far propendere per una valutazione della natura dei crediti in non pagabili, evitando di imputare l’intero onere in termini di indebitamento netto nell’esercizio in cui si verifica l’avvio dei lavori.
Ciò premesso, si segnala che le modifiche intervenute nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, che hanno escluso alcune categorie di interventi dal divieto di fruire delle agevolazioni edilizie sotto forma di sconti in fattura o crediti cedibili, pur se al divieto generalizzato di cui al comma 1 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti, appaiono comunque suscettibili di determinare effetti negativi sui disavanzi degli anni dal 2023 al 2025, periodo in cui a legislazione vigente è possibile beneficiare del Superbonus e, in parte, depotenziano gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che sarebbero derivati da un divieto generalizzato. Infatti, la maggiore cedibilità dei crediti d’imposta potrebbe incrementare le probabilità di una classificazione dei predetti crediti come pagabili con effetti negativi in termini di indebitamento netto. Inoltre, la maggiore cedibilità potrebbe determinare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente.
Con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies e all'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione, pur prendendo atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, si conferma che tale estensione è suscettibile di modificare l’andamento temporale del gettito delle entrate tributarie rispetto a quella prevista a legislazione vigente. In particolare, il gettito dovrebbe aumentare fino al quarto o al quinto anno dalla maturazione dei crediti di imposta e ridursi nelle successive annualità fino al decimo anno.
Articolo 2-bis
(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti
degli interventi edilizi agevolati)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - dell’articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022, e dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente provvedimento, che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.
La RT non considera la norma.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che dalla disposizione di interpretazione autentica non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale della stessa.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, circa l’assenza di effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei tendenziali, non si formulano osservazioni.
Articolo 2-ter
(Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni
per la detraibilità delle spese)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva – al preciso scopo di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura. In particolare, si chiarisce che:
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate;
- i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.
La RT non considera la norma.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che dalla disposizione di interpretazione autentica non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale della stessa.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo circa l’assenza di effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei tendenziali, non si formulano osservazioni.
Articolo 2-quater
(Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
La norma, inserita alla Camera dei deputati, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La RT non considera la norma.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione in materia di compensazione dei crediti fiscali non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo circa l’assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, si osserva che la norma di interpretazione autentica sembra suscettibile di ampliare i casi di compensazione dei crediti d’imposta, compresi quelli per bonus edilizi, nei confronti di enti impositori diversi.
Ciò premesso, andrebbe chiarito se detta compensabilità si applichi ai crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi o a qualsiasi tipologia di credito d’imposta. Infatti, in tale ultimo caso, la norma sembrerebbe in grado di determinare minori entrate, con riferimento ai crediti d’imposta diversi dai bonus edilizi.
Inoltre, si segnala che la predetta interpretazione autentica circa la compensabilità dei crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi potrebbe incidere sulla classificazione degli stessi come “pagabili”, con riflessi in termini di indebitamento netto sull’esercizio in cui si manifestano e non in un arco temporale costituito da più esercizi finanziari in base al momento in cui il credito d’imposta viene effettivamente fruito, per effetto della riduzione delle entrate tributarie dell’anno.
Infine, atteso che la norma riconosce al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, andrebbe fornita una valutazione circa gli effetti in termini di entrate per gli enti impositori diversi dallo Stato che potrebbero vedersi compensate entrate di propria spettanza. Sul punto si segnala che l’articolo 19 della legge n. 196 del 2009 prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Articolo 2-quinquies
(Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del
credito)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 198 del 2022, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.
A tal fine, il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
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