Decreto Superbonus 2024: ecco il testo (quasi) definitivo
Comincerà oggi alle 13 la discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”.
Dopo la discussione, la votazione comincerà non prima delle 17.30 ma si prevede sia ormai una mera formalità dopo l’approvazione da parte del Senato con voto di fiducia di un testo che può ormai considerarsi (quasi) definitivo ed in attesa solo del via libera della Camera prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 28 maggio 2024.
Intanto segnaliamo uno dei dossier predisposti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati con gli elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Senato.
Di seguito i principali contenuti che riguardano il superbonus, gli altri bonus edilizi e, soprattutto, il meccanismo delle opzioni alternative.
Articolo 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
L'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
Art. 1-bis - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l'adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.
Art. 1-ter - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
L'articolo 1-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
L'articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.
Art. 4-bis - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
L'articolo 4-bis introdotto al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede, altresì, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall'anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).
Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.
Art. 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L'articolo 4-ter introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.
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