Stato legittimo post Salva Casa: nessuna legittimazione implicita di opere estranee a quelle oggetto del titolo edilizio

24/03/2025

Sulla definizione di “stato legittimo” contenuta all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) post Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), abbiamo recentemente pubblicato il commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1382 del 18 febbraio 2025.

Il tema, certamente fondamentale per la gestione delle eventuali difformità edilizie, è stato oggetto di ampio dibattito alla luce delle ormai note “Linee di indirizzo e criteri interpretativi” pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) secondo le quali (D1.1.1) “La verifica della legittimità dei titoli pregressi da parte dell’amministrazione competente può essere presunta qualora nella modulistica relativa all’ultimo titolo edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare siano stati indicati gli estremi dei titoli pregressi sulla base del presupposto che, in sede di rilascio di ciascun titolo, l’Amministrazione è chiamata a verificare puntualmente, in base alla documentazione tecnica fornita dal richiedente, eventuali situazioni di difformità che ostano al rilascio del medesimo”.

Il Consiglio di Stato ha pubblicato una massima alla citata sentenza n. 1382/2025 ribadendo come “non possa esistere né sia giuridicamente configurabile un atto di assenso implicito ad opere abusive, non fondato sull’esplicito, e consapevole, riconoscimento della loro esistenza difforme dagli strumenti urbanistici e/o dai titoli edilizi e, nel caso di specie, semplicemente rappresentate in un elaborato grafico a corredo di una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per altre e diverse opere, poi regolarmente, queste sole sì, assentite dall’amministrazione comunale”.

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