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Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), definito il regime di sostegno

Definito il nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'articolo 30 della legge 99/09. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2...

22/09/2011
Definito il nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'articolo 30 della legge 99/09. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 sono stati, infatti, pubblicati due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico: il Decreto 4 agosto 2011 recante "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE" ed il Decreto 5 settembre 2011 recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento".

Come anticipato da una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, il metodo di calcolo dell'incentivo è omogeneo per tutti gli impianti ed è commisurato all'effettivo risparmio di energia primaria, che viene definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dall'1 gennaio 2011. L'incentivo si basa sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento. Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.

In particolare, il nuovo regime di sostegno si applica:
  • alle unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;
  • alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.

Le unità di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2011 sono considerate ad alto rendimento (CAR), ai fini dell'accesso al regime di sostegno, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011.

Le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso al regime di sostegno, se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalità previste dal decreto 5 settembre 2011.

Le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, accedono al regime di sostegno nei limiti e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalità previste dal decreto 5 settembre 2011.

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